Preservazione delle lingue Ue, dal multilinguismo al trilinguismo Diego Zannoni 18/04/2014 |
Tale modus procedendi non godeva di alcun supporto normativo poiché tutte le lingue elencate nel regolamento Cee n. 1 del 1958 come successivamente modificato sono parimenti lingue ufficiali e di lavoro dell’Ue, e infatti i bandi in questione venivano annullati dagli organi giurisdizionali Ue su ricorso dell’Italia (ex pluribus sentenza della Corte di Giustizia 27 novembre 2012, causa C-566/10 P).
Tuttavia curiosamente, nonostante il tenore di tali sentenze che riaffermavano il multilinguismo e a panorama normativo immutato, lo European Personnel Selection Office (Epso) aveva continuato a prevedere nei bandi di concorso che le prove fossero svolte in inglese, francese o tedesco.
Già su queste basi veniva spontaneo chiedersi come il multilinguismo avrebbe potuto reggere di fronte ai successivi tentativi delle istituzioni Ue di ridurlo surrettiziamente ad un trilinguismo in virtù di deroghe sistematiche motivate da vaghe ragioni di celerità e di servizio.
Il trilinguismo concorsuale
Il primo marzo 2014 l’Epso ha introdotto le nuove “Disposizioni Generali Applicabili ai Concorsi Generali” che fissano inter alia il regime linguistico obbligatorio per i concorsi Ue e consacrano normativamente la preminenza dell’inglese, del francese e del tedesco sulle altre lingue ufficiali. Infatti “salvo indicazione contraria nel bando di concorso, la scelta della seconda lingua [in cui i candidati debbono svolgere le prove di concorso] è in genere limitata al francese, all'inglese o al tedesco”. È fatto salvo l’obbligo di motivazione che però con ogni probabilità si ridurrà ad una mera clausola di stile.
L’Epso evidentemente ha fatto breccia su alcuni punti della sentenza indicata la quale, annullando i bandi di concorso controversi, faceva comunque intendere che una eventuale motivazione contenuta nei bandi avrebbe potuto rendere legittima la restrizione della facoltà di scelta della lingua2. E motiva infatti tale restrizione facendo leva ad esempio sulle esigenze di servizio.
Profili di criticità delle Disposizioni Generali
L’imposizione del trilinguismo concorsuale da parte dell’Epso suscita non poche perplessità. In primis, il potere di dettare la disciplina linguistica dei concorsi Ue non è stato conferito all’Epso dalla decisione istitutiva 2002/620/CE né dalla successiva Decisione 2002/621/CE ed è anzi dubbio che le stesse istituzioni Ue dispongano di tale potere perché:
1) l’art. 6 del regolamento n. 1 conferisce loro il potere di stabilire mediante regolamenti interni le modalità applicative dello stesso in casi specifici. Una restrizione a tre lingue nei concorsi non costituisce una modalità applicativa, ma una deroga al principio della parità delle lingue e l’introduzione della stessa come regola per i concorsi non è uno caso specifico.
2) I concorsi si proiettano verso l’esterno delle istituzioni e quindi non sembrano sottoponibili al regime determinato dalle istituzioni nei loro regolamenti interni.
Ma il punto centrale è che i concorsi dovrebbero avere come obiettivo in primis la selezione di persone competenti per i posti che devono essere ricoperti. Poiché il requisito professionale è distinto da quello linguistico, il ruolo delle competenze linguistiche non dovrebbe essere espanso a danno delle competenze professionali del candidato.
E se proprio le esigenze di servizio imponessero una restrizione delle lingue di lavoro, sarebbe al più ragionevole che la competenza linguistica costituisse oggetto di una prova ad hoc, ferma la possibilità per i candidati di svolgere tutte le prove in qualsiasi lingua dell’Ue a scelta.
È vero che le Disposizioni Generali richiedono un livello di conoscenza solo soddisfacente e non approfondito per la lingua2 e da qui si potrebbe dedurre che si tratta di un requisito proporzionato.
Ma il fatto che tale lingua2 sia imposta per tutte le prove dei concorsi implica necessariamente che la conoscenza linguistica ne alteri i risultati e avvantaggi quindi i candidati anglofoni, francofoni e germanofoni che ben potranno scegliere come lingua2 la loro lingua madre poiché le Disposizioni Generali si limitano a stabilire che la lingua2 debba essere diversa dalla lingua1. Il tutto in violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
Integrazione europea
Rimane da chiedersi quali siano le ragioni reali che abbiano condotto a favorire inglese, francese e tedesco a scapito di altre lingue ufficiali e di lavoro.
Non è dato sapere perché e da chi sia stato scelto il criterio di preferire le lingue più studiate come lingua straniera (Conclusioni dell’Avvocato Kokott, causa C-566/10 P).
Infatti, anche ammesso che sia stato davvero questo il metodo di selezione, l’adozione di altri criteri parimenti ragionevoli avrebbe portato a conclusioni differenti.
In realtà la scelta linguistica, lungi dall’essere dettata da esigenze di servizio, sembra riflettere e consolidare rapporti di forza secondo modalità incompatibili con il principio di uguaglianza che ha contraddistinto fin dall’origine il processo di integrazione europea.
Diego Zannoni, dottore di ricerca in diritto internazionale e dell’Unione Europea, già Arsenault Postdoctoral Fellow presso la McGill University di Montreal (Canada), è attualmente assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova.
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