venerdì 18 febbraio 2011
Matino
12 febbraio 2011
Convegno
Dal primo al seconod risorgimento, e la questione meridionale
i ragazzi del Comprensorio scolastico di Alliste eseguono l'inno nazionale e l'inno europeo
Massimo Colntrinari, responsabile scientifico del Convegno
porta il Saluto del gen Poli, Presidxente dell'Associazione Combattenti della Guerra di Liberazione
impossibilitato ad intervenire
Maria Grazia Primicieri, Massimo Coltrinari, Pasquale de Cataldis, Presidente della sezione di matino della Associazione Nazionale Combattenti e l'Alpino Avv. Cosimo Finiguerra
I Ragazzi del Comprensorio Scolastico di Matino. Il Sindaco.
L'apertura dei Lavori
I Saluti del Rappresentante dell'Autorità Militare ai genitori di Marco Pedone
lunedì 14 febbraio 2011
CONVEGNO ”LE MARCHE E GIUSEPPE GARIBALDI
Nel bicentenario della nascita 1807 -2007
Portonovo, (Ancona) Hotel Fortino Napoleonico – Sala Congressi Hotel La Fonte
Sabato 17 Novembre 2007, ore 10.00
Scopo del Convegno
Attraverso una valutazione ed esposizione critica degli avvenimenti, evidenziare ed approfondire il rapporto esistente tra Le Marche, nel loro insieme e nella situazione in cui si trovavano nella meta dell’800, e l’azione di Giuseppe Garibaldi.
In particolare approfondire gli aspetti del biennio 1848-1849, quando l’azione rivoluzionaria portò dapprima ad una adesione agli ideali nazionali, e quindi ad una visione positiva della figura di Pio IX e dello Stato della Chiesa, poi, con e il ridimensionamento di questo aspetto, alla creazione della Repubblica Romana, di cui Ancona e le Marche ebbero un ruolo di primo piano. (Assedio di Ancona del 1849).
Con alcuni cenni al decennio di preparazione, analizzare e approfondire il biennio 1859-1860, in cui si sviluppa e si conclude il passaggio delle Marche dallo Stato Preunitario allo Stato Nazionale, segnando un momento di totale cesura con il passato. In questo quadro vedere e approfondire il ruolo che Giuseppe Garibaldi ha avuto in questo processo, quali incidenze l’Eroi ei Due Mondi ha avuto e soprattutto come Le Marche si sono poste, con i suoi uomini più rappresentativi, in relazione ad esso.
Anche attraverso esposizioni che per forza di cos e non possono essere approfondite, evidenziare il ruolo delle Marche e di Ancona nel 1866 e quanto ha inciso nelle decisioni di Giuseppe Garibaldi per la sua partecipazione alla III Guerra di Indipendenza. Sottolineare, quindi, il ruolo di Ancona come piazzaforte strategica nello scacchiere Adriatico, ruolo che la Dorica ha avuto per soli sei anni dal 1860 al 1866, ruolo che passò proprio al termine della III Guerra di Indipendenza a Venezia, per poi riassumerlo al momento della dichiarazione di guerra all’Austria del 24 maggio 1915.
In via subordinata il Convegno si prefigge, essendo indirizzato per lo più, attraverso il progetto “Storia in Laboratorio”, ai giovani studenti, di rafforzare, in chiave critica, in loro il legame tra le Marche e Giuseppe Garibaldi, portandoli a conoscenza dei processi decisionali e degli avvenimenti relativi. Inoltre, di evidenziare e di divulgare il concetto di I Risorgimento, ovvero di processo di unità nazionale, che ha portato alla unità della nostra Patria, processo che non si è concluso nel 1918, ma che deve ogni giorno essere alimentato e rafforzato per evitare una balcanizzazione dell’Italia, processo che è sempre di attualità per la presenza nel nostro paese di forze separatiste e regionaliste. Una azione questa quanto mai necessaria, in quanto fenomeni dirompenti sono sempre possibili, e per poter ripristinare le condizioni di cui godiamo occorrono sacrifici, sudore e lacrime oltre che danni e lutti infiniti, come sta a dimostrare la Guerra di Liberazione 1943-1945, che per questi motivi noi intendiamo come II Risorgimento d’Italia.
Come terzo ed ultimo scopo, evidenziare l’attività culturale che enti, organizzazioni possono intraprendere per la promozione e la diffusione della Cultura, in senso lato, e senza riserve mentali, paletti, e quant’altro. Si vuole qui sottolineare questo aspetto, citando Ferruccio Parri, quando, nell’Italia del dicembre 1945, disastrata ed alle prese con la sopravvivenza materiale si indirizzava ai genitori:
“Voi, papà e mamme d’Italia, alle prese con lo spinosissimo problema giornaliero del pranzo e della cena, voi vedete in prima linea le necessità materiali. Lasciate che io metta in prima linea il lato morale. Non è questo il momento per insistervi, ma è la premessa di tutto, la premessa di ogni resurrezione. Abbiamo bisogno di una lunga e tenace opera di educazione civile che ci liberi da un triste passato e da antiche eredità, che dia agli italiani il senso della serietà morale. Al governo spetta di dare l’esempio: esempio di onestà,di giustizia, di tolleranza.” Parafrasando Ferruccio Parri, a noi spetta, di fronte ai giovani dare esempio di onesta, di giustizia di tolleranza che sono le figlie dirette del sapere, del conoscere della cultura in senso lato.
Le Associazioni e l’Hotel Fortino Napoleonico, che hanno promosso ed organizzato questo Convegno, lo hanno voluto per anteporre a tutto quanto oggi vi è di non accettabile nel nostro vivere in comune, l’aspetto morale e di educazione che eventi del passato, estremamente significativi del nostro essere, possano aiutare ed aiutarci ad affrontare un futuro con qualche cognizione in più. Si vuole portare il proprio granello di sabbia alle ragioni della diffusione, in forma critica, della cultura in ogni sua forma, come impegno morale che sovrastri ogni aspetto materiale e di interesse di qualsiasi risma.
mercoledì 9 febbraio 2011
Ricordando il 9 Febbraio
Via Tasso 145, con le sue 40 celle, dominate dai nazisti Kappler e Priebke. Rileggendo oggi le "Lettere di condannati a morte della Resistenza europea", un volume con prefazione del Premio Nobel Thomas Mann, che dovrebbe essere diffuso in tutte le scuole italiane, vi riconosciamo tanti dei detenuti di Via Tasso: la nota dominante di quelle lettere è la serenità con cui i condannati scrivono ai loro cari, compiuto il dovere di tacere sotto la tortura, il dovere fino all'estremo della vita.E pochi luoghi come la prigione delle S.S. ci ricordano il vincolo, storico e umano che lega la Resistenza, militare e civile nell'Italia occupata dai nazisti, alla Guerra di Liberazione: che le Forze Armate italiane e le formazioni partigiane hanno combattuto sul campo di battaglia come parte integrante dello sforzo bellico alleato nella campagna 1943-45.
Una tra le tante prove di questa verità la troviamo nella lettera di un martire di Via Tasso: il Generale di Brigata Aerea Sabatino Martelli Castaldi che dopo le torture subite con i compagni di cella, militari e civili, verrà trucidato nelle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944.
La sua ultima lettera alla moglie dimostra la dedizione al dovere e al tempo stesso il disprezzo per la tracotanza spietata del nemico nazista. Sono parole esemplari, come un testamento politico risorgimentale, sempre valido, senza tempo, senza frontiere.
«4 marzo 1944.
I giorni passano, e, oggi, 47°, credevo proprio che fosse quello buono, e invece ancora non ci siamo. Per conto mio non ci faccio caso e sono molto tranquillo e sereno, tengo su gli umori di 35 ospiti di sole quattro camere con barzellette, pernacchioni (scusa la parola ma è quella che ci vuol) e buon umore. Unisco una piantina di qui per ogni evenienza e perché, a mezzo del latore, quest'altra settimana me la rimandi completata. Penso la sera in cui mi dettero 24 nerbate sotto la pianta dei piedi nonché varie scudisciate in parti molli, e cazzotti di vario genere. Io risposi con un pernacchione che fece restare i tre manigoldi come tre autentici fessi. (Quel pernacchione della 24a frustata fu un poema! Via Tasso ne tremò ed al fustigatore cadde di mano il nerbo. Che risate! Mi costò tuttavia una scarica ritardata di cazzotti). Quello che più pesa qui è la mancanza di aria. Io mangio molto poco altrimenti starei male e perderei la lucidità di mente e di spirito che invece qui occorre avere in ogni istante.
(Ultimo messaggio, scritto sul muro della cella di Via Tasso).
Quando il tuo corpo, non sarà più, il tuo, spirito sarà ancora più, vivo nel ricordo dichi resta - Fa che
possa essere sempre di esempio.»
Aggiungo un'altra testimonianza, laconica ma altamente espressiva dell'amor di Patria di un partigiano, Medaglia d'Oro, che potrebbe essere sottoscritta da migliaia di combattenti per la libertà. «(...) l’amavo troppo la mia Patria, non la tradite, e voi tutti giovani d’Italia seguite la mia vita e avrete il compenso della vostra lotta ardua nel ricostruire una nuova unità nazionale». Firmato: Giancarlo Puecher Passivanti, ventenne, figlio di Giorgio, deportato e morto nel campo di Mauthausen.
Ritorna anche il ricordo di Luciano Bolis, che decise di uccidersi in carcere per non crollare sotto la tortura, ed essere costretto a svelare i nomi dei colleghi patrioti. Ma non ci riuscì. «Avevo trovato una lametta da barba, arrugginita. Riuscii solo a tagliarmi le corde vocali». Ma almeno i torturatori non ce la fecero a farlo parlare. Luciano, Medaglia d’Argento della Resistenza.
Giustamente Enzo Bettiza definisce “memoricidio” l’oblio, spesso tollerato, se non esplicitamente da alcuni voluto, in cui rischia di cadere quel periodo cruciale della nostra storia, Il Secondo Risorgimento d’Italia.
Alessandro Cortese de Bosis
lunedì 17 gennaio 2011
Il Ricordo di Lauro De Bosis
ALESSANDRO CORTESE DE BOSIS
ALESSANDRO CORTESE DE BOSIS
Ancora una volta la nostra città accoglie e ricorda Lauro de Bosis nella ricorrenza del suo volo su Roma, il 3 ottobre 1931. Grazie signor Sindaco, a Lei e alla Giunta municipale. Già l’anno scorso eravamo qui insieme a premiare un’intera classe del Liceo “Rinaldini” per un esemplare elaborato nel concorso che la nostra Associazione aveva indetto sul volo di Lauro. Ricordo che rileggemmo in quell’occasione il messaggio che nel cinquantenario della scomparsa, il Presidente e Medaglia d’Oro Sandro Pertini aveva indirizzato a mia madre: «Con la sola forza dell'ideale e della fede nella libertà Lauro de Bosis lanciava la sua sfida alla tirannide fascista, realizzando il suo audace volo per risvegliare le coscienze degli italiani al culto di quei valori per i quali si erano immolate intere generazioni di patrioti. Desidero esprimere il mio commosso ricordo e quello degli italiani per la figura sempre più significativa di suo fratello Lauro».
E anche Ancona, città Medaglia d’Oro, comprende e rievoca il nostro Lauro.
Lauro, poeta e scrittore di vecchia famiglia anconetana aveva scritto a Portonovo, nella nostra torre, il suo poema “Icaro”, un libro dedicato alla libertà e tradotto “Antigone” poi rappresentata al teatro romano sul Palatino, alla presenza della famiglia Reale. Lauro era un liberale risorgimentale e lo si evince da uno dei suoi manifestini in cui ricordava al Re Vittorio Emanuele III che firmava i decreti di Radetzky con la penna di Carlo Alberto, proprio a proposito delle leggi liberticide. Con la creazione della sua “Alleanza Nazionale per la libertà” e poi con il suo volo su Roma sapeva benissimo di rischiare la vita. E un frase scritta prima di morire è significativa: “se sarò abbattuto dalle mitragliatrici fasciste il successo del mio volo dal punto di vista della causa sarà raddoppiato, che i miei amici non rimpiangano la mia morte. Essa è stata il miglior modo di vivere intensamente la mia vita”. La morte come sublimazione assoluta dell’anima di Lauro de Bosis. C’è sicuramente qualcosa di crociano in questa religione della libertà ispirata dal grande maestro Benedetto Croce.
Ma, come scrisse nel suo testamento spirituale “Storia della mia morte”, decise di fare il suo dovere, quando i suoi colleghi Vinciguerra e Rendi furono condannati a 15 anni di carcere per aver diffuso migliaia di circolari dell’Alleanza con un appello contro le leggi liberticide, dopo il delitto Matteotti del giugno 1924. E nel suo ultimo scritto egli definisce modestamente il suo ultimo volo e il lancio di 400.000 manifestini con un monito al Re d’Italia e ai cittadino solo come “un piccolo atto di spirito civico” per il suo Paese.
Se fosse tornato sano e salvo dopo il volo sarebbe patito per l’America – dove si trovava al momento della condanna dei suoi colleghi – per un ciclo di conferenze sull’Italia e sull’Europa. L’argomento di una di esse, da tenersi ad Harvard, era il progetto di Unione federale europea necessaria, secondo Lauro, per evitare un’altra guerra fratricida in Europa. Seguace di europeisti come Mazzini ed Einaudi, dunque, e precursore di Altiero Spinelli e di Carlo Azeglio Ciampi.
Lauro si chiedeva perché, nel Risorgimento, tanti giovani erano pronti a morire per la libertà e negli anni del fascismo così pochi si facevano avanti per opporsi al regime. Perché la gente si aspetta forse che il fascismo finisca col cadere da sé o diventi, negli anni, un movimento democratico? Non è vero. Bisogna combatterlo, subito con una coalizione di cittadini liberi, senza dare, però, l’iniziativa ai cosiddetti sovversivi o estremisti, altrimenti tra i due mali, gli italiani avrebbero continuato ad accettare e subire il fascismo. Così scriveva Lauro nel 1930.
Lauro aveva affermato che il regime aveva reso l’Italia un Paese “intraducibile” per gli altri Stati occidentali e – nei suoi scritti - ne aveva messo in risalto i connotati essenziali. Non è passato un secolo. Cerchiamo di attualizzare quel periodo della nostra storia e immaginare cosa significhi vivere in una Nazione dominata da un solo partito politico, per di più armato, con un esercito di 300.000 soldati. Fu proprio Mussolini a definire la milizia fascista “il Partito col moschetto e il pugnale”. Non più, dunque un’anomalia politica ma una vera e propria mostruosità senza precedenti se non, in quegli anni, nella Russia sovietica (il paragone è dell’Onorevole Professor Ruffini, celebre giurista e uno dei pochi docenti che non giurarono fedeltà al regime). Ma prima ancora, quando esistevano veri partiti poi soppressi insieme ai sindacati e ai liberi giornali, ce lo immaginiamo un partito fascista che si arroga il diritto esclusivo di redigere lui stesso le liste elettorali? Ce lo immaginiamo oggi un partito al potere che crea tribunali speciali per la difesa dello Stato, in barba alla magistratura ordinaria, tribunali spesso presieduti da ufficiali della milizia e hanno poi irrogato nel ventennio fascista condanne inappellabili per 18.000 anni di carcere? Ce lo immaginiamo un partito fascista che dopo qualche anno, trasforma con decreto legge la Camera dei Deputati in Camera dei Fasci e delle Corporazioni? Un partito che diventa Parlamento? Ce lo immaginiamo un regime avviato a diventare quasi uno Stato assoluto e che poi, negli anni successivi, coinvolgerà l’Italia in sette guerre in sei anni (dal 1935 al 1941: guerra in Etiopia, intervento unilaterale in Spagna, guerra contro GB e Francia, guerra contro la Grecia, guerra contro la Jugoslavia, guerra contro la Russia e contro gli USA) vincolando il Paese all’alleanza aggressiva col regime nazista del genocidio, responsabile di Auschwitz, dello sterminio degli israeliti e di una guerra con 50 milioni di morti? Un regime fascista in cui il Duce aveva proclamato gli ebrei un pericolo grave per la razza ariana da cui difendersi con le leggi repressive del 1938?
Ma già subito dopo il delitto Matteotti di cui Mussolini disse che il Governo si assumeva tutte le responsabilità, Lauro e altri uomini liberi come Giovanni Amendola, Piero Gobetti e più tardi i fratelli Rosselli, tutti martiri anch’essi per la libertà, avevano denunciato le leggi fascistissime - come le chiamò Mussolini – fra cui il giuramento di fedeltà cui ho accennato, e che solo undici professori universitari ordinari, quasi tutti amici ed estimatori di Lauro, rifiutarono di compiere.
Si è parlato superficialmente di Lauro come di un idealista romantico. Ma domandiamoci seriemente chi aveva ragione? Uno scrittore che lanciava, così come poteva, un avvertimento e un allarme sul crollo della democrazia parlamentare e sull’inizio della dittatura – come farà poi il premio Nobel Thomas Mann denunciando il nazismo – oppure gli scaltri pubblicisti e uomini di cultura che accettarono ed esaltarono il fascismo che condusse poi gradualmente l’Italia alla più grave sconfitta della nostra storia unitaria?
Oggi c’è chi distingue tra fascismo come male assoluto o relativo, come se si potesse parlare di male a tempo pieno o part-time. Ma io mi contento della definizione di Sandro Pertini sulla tirannide fascista. Una tirannide il cui motto era “credere, obbedire, combattere”, imperativi che venivano recitati a scuola dai balilla in camicia nera nelle adunate del sabato fascista quando dovevano giurare, a dieci-dodici anni di età, assoluta fedeltà al Duce del fascismo.
Il gesto di Lauro, la sua sfida, ebbe il valore di un “certificato di esistenza in vita” della libertà italiana non ancora spenta del tutto, di un’Italia di minoranza come la chiamò Spadolini. E così apparve all’intera stampa europea ad americana che pubblicarono e commentarono, quasi con un sospiro di sollievo, “Storia della mia morte” scritta da Lauro prima di decollare da Marsiglia verso Roma. Lo stesso Spadolini, storico insigne e poi Presidente del Consiglio, definì l’Alleanza Nazionale per la libertà come l’anello di congiunzione tra resistenza inerme e poi resistenza partigiana e guerra di liberazione, ossia tra la tentata coalizione dei resti dei partiti antifascisti, voluta da Giovanni Amendola e i Comitati Nazionali di Liberazione nati dopo l’8 settembre 1943.
Siamo dunque con lui e con quei pochi nel Secondo Risorgimento. Il Primo, col suo trinomio Libertà, Unità, Indipendenza era stato tradito da Mussolini, come ricordato dal Presidente Ciampi. Il Secondo ci ha dato una Costituzione voluta da popolo e non concessa dal Re, per la quale oggi il Presidente Napolitano invoca un po’ di “patriottismo costituzionale” da parte nostra.
Sì, la figura di Lauro è sempre viva da noi. Ma anche in America si parla di lui: nella più celebre Università degli USA, quella di Harvard ove esiste dal 1934 una cattedra di civiltà italiana intitolata al suo nome e che fu tenuta per anni da Gaetano Salvemini, esule antifascista. Fu un’iniziativa della compagna di Lauro, Ruth Draper, che volle ricordarne la memoria dopo il volo senza ritorno facendo risaltare così, con questa cattedra, l’interdipendenza culturale tra Stati Uniti e Italia.
Vorrei concludere ricordando ai giovani studenti che, come disse un celebre scrittore “il futuro ha un cuore antico”. Il gesto di Lauro non è antico.
Comunque il suo esempio, assieme a quello dei combattenti per la liberazione, potrà forse aiutare i giovani in avvenire a orientare la loro coscienza morale di cittadini italiani ed europei nelle scelte patriottiche da affrontare nella loro vita. Grazie.
sabato 8 gennaio 2011
Ricordo di Lauro de Bosis
INTERVENTO
di
ALESSANDRA POGGI
“Domani alle tre, su un prato della Costa Azzurra, ho un appuntamento con Pegaso, il mio aeroplano. Ha la groppa rossa e le ali bianche. L’ho trovato nella foresta Ercinia e il suo ex-padrone me lo porterà sulle rive del Mar Tirreno credendo in buona fede che abbia a servire agli svaghi di un giovane britannico. La mia cattiva pronuncia non gli ha destato sospetti: gli chiedo quasi scusa di questo. Ma non andremo a caccia di chimere. Andremo a portare un messaggio di libertà ad un popolo schiavo al di là del mare”.
Come già i miei predecessori hanno detto, oggi 3 ottobre, ricorre l’anniversario della morte di Lauro de Bosis, un ragazzo che aveva tutto. Poi divenne un eroe, un fulgido esempio di dedizione ed abnegazione alla propria causa. Ma soprattutto era un giovane che mai permise al proprio contorno socio-politico di omologarlo e massificarlo, in un particolare frangente storico durante il quale soprattutto dai giovani si pretendeva la conformazione alle regole di una dittatura, quella fascista.
Si è già parlato della figura pubblica del de Bosis e del pensiero politico che lo portò ad inondare la città di Roma di volantini anti-fascisti.
Quello che vorrei mettere in risalto con il mio intervento è proprio l’estremo coraggio interiore dimostrato da un giovane nel perseguire valori dai quali non avrebbe potuto mai prescindere. E vorrei – da giovane quale io sono – trasmettere a questa platea di ragazzi l’importante messaggio del ragazzo Lauro de Bosis, cui fu dato di vivere in un travagliato periodo storico e cui fu dato di scegliere di assumersi delle responsabilità molto gravose. Questa mia prolusione – che si scosterà un poco dall’originale titolo assegnatole – vuole essere un tributo ragionato al testo che Gaetano Salvemini dedicò all’amico Lauro, aprendo uno scorcio significativo sulla vita privata del giovane e sulle tappe (geografiche e politiche) ch’egli percorse prima del suo ultimo fatale volo.
Molto sinteticamente vorrei ricordare la figura di Gaetano Salvemini. Fu insigne storico e pensatore politico italiano, autore di molteplici studi sul fascismo e sulla questione meridionale. Nel 1919, dopo essersi candidato per due volte senza successo (1910 e 1913), venne eletto al parlamento, dove si batté per fermare l'ascesa del partito fascista. i fascisti ormai insediati al governo lo arrestarono per l'attività politica legata al giornale clandestino 'Non Mollare' nel 1925. Il 1925 fu l’annus horribilis dei liberi pensatori in Italia: l’anno durante il quale si dovettero rendere conto che Mussolini si era ormai “spinto troppo avanti” distruggendo ogni reliquia delle libertà costituzionali in Italia. Nel 1925 Benedetto Croce prese apertamente posizione contro il fascismo e lo stesso Lauro ricordò quel periodo come l’anno critico della politica italiana. Lo stesso anno riuscì però a espatriare e visse in Francia, Inghilterra e, dal 1933, negli Stati Uniti dove insegnò all'Università di Harvard fino al 1950.
Lauro nacque a Roma il 9 dicembre 1901 e crebbe respirando letteratura e cultura; la casa paterna costituì per Lauro de Bosis la principale fucina per una vastissima cultura e una solidissima struttura morale. il padre, Adolfo de Bosis, era uomo di grande intelletto e il suo salotto, tra il 1890 e il 1920 fu il convegno dell’intellighenzia intellettuale residente a Roma. La madre, Lillian Vernon, era figlia di un pastore protestante vissuta in Italia fin da bambina. Essa, pur se indirettamente costituì per lauro il passaporto virtuale verso il pensiero autonomo e la critica nei confronti della dittatura fascista. Fin da giovanissimo, infatti, nel 1924, a soli ventitré anni poté visitare gli USA e ivi comprendere come il fascismo fosse disprezzato al di là dei confini italiani e, parimenti, come l’ignara gioventù italiana stesse rischiando la completa massificazione.
I viaggi statunitensi si rivelarono sempre più utili e intensi: nel 1926 Lauro insegnò lingua e letteratura italiana durante i corsi estivi ad Harvard e, sempre nello stesso periodo pubblicò varie traduzioni di opere americane.
In questo modo, nel 1927, fu ispirato – proprio dalla madre - a stendere l’unica opera poetica completa di cui egli ci abbia lasciato traccia: Icaro. In essa non vi sono allusioni al pomposo linguaggio che permeava la propaganda fascista, ne’ influenze dannunziane. Con Icaro, Lauro de Bosis si rivela nella sua fede antifascista e porta il lettore a voler seguire Dedalo e Icaro nel loro volo verso la libertà tanto agognata dopo anni di prigionia nel labirinto. Qui è significativa la lettura di un brano dell’Icaro, tratto dal colloquio tra Fedra, figlia di Minosse e Icaro stesso: “Giovine, sai tu il rischio che corri? Tutto il fascino è questo. E se cadrai? Non temi la morte? Non mi tocca, finché c’è vita si combatte; e poi pace! Il mio fato, quale sia, io lo voglio!”.
Nella primavera del 1929 Salvemini e de Bosis – che intanto era divenuto segretario della Società Italia America negli USA – si incontrarono per la prima volta e Lauro chiese a Gaetano cosa avrebbe pensato se un aeroplano avesse volato su Roma per esortare gli italiani a rovesciare il giogo che li stava opprimendo. Come Icaro, anche Lauro stava cominciando a bramare delle ali per spezzare le catene dell’ignoranza e della schiavitù del suo popolo.
Nell’estate 1930 questa la sua risoluzione di esortare gli italiani alla reazione lo portò a iniziare un lavoro di propaganda clandestina sotto il nome di “Alleanza Nazionale per la libertà”. Scrisse e ciclostilò 8 foglietti in 600 copie nei quali si rivolgeva al Re come garante della costituzione e capo dell’esercito e al Papa quale custode della fede e capo dell’azione cattolica. Assieme, le due figure avrebbero potuto facilmente rovesciare Mussolini per poi ricostituire basi democratiche per l’Italia. lauro non era solo nella sua impresa, molti come il croce e il duca di Cesarò lo incoraggiarono e alcuni contribuirono attivamente alla composizione e alla consegna dei foglietti clandestini.
L’attività entusiasmò molto il giovane de Bosis che vedeva crescere intorno a sé una cerchia di compagni assieme ai quale combattere la sua battaglia. Fintanto che, sventuratamente e a causa di circostanze avverse, alcuni amici del giovane e la sua stessa madre vennero scoperti e arrestati. egli era allora fuori dall’Italia e a malincuore rinunciò al proposito di precipitarsi in patria per condividere il destino dei suoi cari.
Vorrei qui ricordare le circostanze dell’arresto della signora de Bosis, alla quale fu chiesto perché mai avesse acconsentito a ciclostilare i foglietti illegali ed ella “ricordando che poco tempo prima Mussolini aveva definito il popolo italiano quaranta milioni di pecore che fornivano la lana al Governo, disse di non essere una pecora”. Essa venne poi convinta a scrivere una lettera di fedeltà al Duce che, letta solennemente durante il processo, rischiò di paralizzare l’attività di Lauro.
Era dunque venuto il momento di costruirsi le ali per raggiungere il cielo. era venuto il momento di compiere un atto eclatante che avrebbe mostrato al mondo intero la fede di lauro e svelato finalmente la sua battaglia contro la dittatura. Il resto è storia: il Salvemini ripercorre con affetto e commozione le tappe attraverso le quali de Bosis giunse a rafforzare e definire l’idea del volo su Roma. dal suo scritto traspare l’ammirazione per un giovane indomito che iniziò a prendere lezioni di volo irrobustendo a poco a poco le proprie ali. e anche il lettore è mosso alle lacrime quando Salvemini accenna al testamento politico del de Bosis, quella storia della mia morte scritta alla vigilia del volo su Roma nella quale egli scrive di accingersi ad andare a portare un messaggio di libertà ad un popolo schiavo.
e il messaggio di lauro trascende ciò che era scritto sui 400.000 manifestini riversati su Roma nella serata del 3 ottobre 1931. trascende il momento storico che costrinse il giovane a compiere il suo volo. quello che traspare lampante dallo scritto del Salvemini è la figura di un giovane uomo che non si piegò alle regole che una società omologatrice voleva imporgli- questo è un messaggio validissimo anche ai nostri giorni e la figura di lauro torna a rivivere oggi più che mai.
Un detto marinaresco afferma che “nessun vento è favorevole a chi non sa dove andare”. La voce di Lauro de Bosis non è caduta in un arido deserto ed egli non fu foglia morta trascinata dal vento, egli seppe dominare il suo vento e in esso si dissolse scomparendo. Il vento lo portò alla sua meta lasciando a noi tutti un esempio da seguire.
martedì 4 gennaio 2011
Presentazione del Volume n. 6 della Collana Storia in Laboratorio
Giorgio Prinzi e Massimo Coltrinari
“Salvare il Salvabile”
La crisi armistiziale dell’8 settembre 1943. Per gli Italiani il momento delle scelte
Edizioni Nuova Cultura Università La Sapienza Roma
L’incontro si inserisce nelle attività per dotare Osimo di un Giardino della Memoria dedicato alle vittime civili del 1940-1945, e quelle per il riaddobbo del Monumento al Corpo Italiano di Liberazione in località Casenuove
Elementi indicativi e contenuti del volume sono disponibili su www.coltrinarimassimo.blogspot.com
lunedì 3 gennaio 2011
Lauro De Bosis: convegno in municipio per commemorare la sua figura
01/10/08 Ancona - Nella sala del Consiglio comunale verrà ricordato venerdì prossimo 3 ottobre il celebre compatriota Lauro De Bosis, cui la città ha intitolato in passato una via.
Il convegno, che avrà inizio alle ore 9,30 per concludersi in mattinata, costituisce un omaggio ad un poeta ed una figura dal forte impegno civile, scomparsa esattamente 76 anni fa, il 3 ottobre del 1931, in seguito ad un avventuroso viaggio in aereo che lo portò a scaricare sulla capitale 400.000 manifestini inneggianti alla libertà tradita dal Governo Mussolini. L’iniziativa si svolge ad Ancona, città di cui la famiglia De Bosis è originaria e con la quale mantiene i rapporti con i territorio grazie alla presenza del nipote di Lauro De Bosis, l’Ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis, storico residente di Portonovo nell’omonima torre.
I lavori saranno aperti dal saluto delle Autorità e del sindaco Fabio Sturani; sono poi previsti gli interventi del Generale di Brigata Massimo Coltrinari, anconetano, direttore della rivista II° Risorgimento, che descriverà l’ impresa, il pensiero e l’azione di Lauro De Bosis.
Alessandro Cortese De Bosis porrà l’accento sul ricordo, la famiglia ed il legame con Ancona. Alessandra Poggi, ricercatrice senigalliese residente a Roma, parlerà su “Lauro de Bosis, Gaetano Salvemini e l’antifascismo italiano negli Stati Uniti”, mentre l’altra ricercatrice Nelia Zamponi affronterà il tema dell’attualità di Lauro De Bosis.
Sulla vita e le scelte di Lauro ha certamente influito suo padre, Adolfo De Bosis, poeta e direttore della rivista “Il Convito” fondata nel 1899 che aveva come collaboratori Pascoli, Carducci, D’Annunzio e Scarfoglio. Nei primi ani del 1900 Adolfo affittò la torre di Portonovo, che verrà acquistata dalla famiglia nel 1924. Lauro, nacque a Roma nel 1901. Poeta, letterato, studioso svolse attività di conferenziere in America ma ogni estate ritornava a Portonovo dove scrisse “Icaro” e tradotto l’Antigone. Antifascista, liberale-risorgimentale, rivendicava a Mussolini ed alle sue leggi il tradimento dello spirito del Risorgimento. Fondò un movimento, Alleanza nazionale, che aveva lo scopo di rilanciare le libertà tradite dal fascismo. I suoi amici, per questo motivo, vennero a lungo incarcerati. Infine, la storica impresa: dall’America raggiunta l’Europa e acquistato un velivolo , con solo 6 ore di volo alle spalle, partì da Genova e riuscì a sorvolare Roma, lanciando 400.000 volantini. Purtroppo scomparve con il suo aereo. L’intera stampa europea dell’epoca diede risalto alla sua eroica impresa descritta come ”un certificato in vita della libertà”. Lo stesso Spadolini ricordò Lauro De Bosis e la sua impresa come anello di congiunzione fra i primi antifascisti ed i movimento partigiano”. (Comunicato Stampa )
Lauro de Bosis
Un convegno per ricordar ei valori della libertà e della democrazia
…….e la libertà volò sulle ali di LAURO De BOSIS contro il liberticidio totalitario, questo il tema del Convegno di Studi che si è tenuti Venerdi 3 ottobre 2008 nella Sala del Consiglio Comunale di Ancona, con interventi di Massimo Coltrinari, Alessandra Poggi, Alessandro Cortese de Bosis, Nelia Zamponi. Riportiamo, per il Progetto Storia in Laboratorio alcuni documenti che verranno pubblicati in sequenza, tratti dalla documentazione del Convegno. Riporteremo alcuni contributi tratti dagli atti.
mercoledì 29 dicembre 2010
giovedì 9 dicembre 2010
Visite a Roma
Villa Farnesina
La spettacolare dimora di Agostino Chigi a Trastevere
12 dicembre 2010, domenica, 16.00
12 dicembre 2010, domenica, 16.00
La sorpresa di scoprire un esempio splendidamente conservato di villa cinquecentesca, si offre a chi, lasciandosi alle spalle il traffico del Lungotevere, si incammini per via della Lungara e si trovi di fronte al cancello che introduce alla Villa Farnesina. Edificata ai primi del Cinquecento come dimora suburbana - rievocazione delle architetture del mondo antico in una mirabile fusione di architettura e natura - per Agostino Chigi, il potente banchiere senese, soprannominato Il Magnifico per la sue ricchezze, lo splendore e la munificenza cui informo' la sua vita, l'azione di mecenatismo che svolse a favore degli artisti e che lo avrebbero fatto ricordare come una delle figure chiave della cultura del pieno Rinascimento
La Scala santa, il Sancta Sanctorum e la cappella di San Silvestro
18 dicembre 2010, sabato, 10.00
18 dicembre 2010, sabato, 10.00
Nell'avviare l'audace impresa di demolizione e ricostruzione del palazzo Lateranense, Sisto V dispose che venissero preservate alcune preziose reliquie del vetusto Patriarchio: la Scala Santa, il Sancta Sanctorum, il Triclinio Leoniano. Mentre quest'ultimo sarebbe rimasto fatalmente decontestualizzato come struttura a se' stante (la monumentale abside sormontata da un timpano e inquadrata da paraste attualmente visibile a ridosso del lato destro della Scala Santa) la Scala d'onore dell'antica residenza papale, e che la tradizione aveva condotto ad identificare con quella del Pretorio di Pilato percorsa da Gesu', venne traslata da Domenico Fontana nella sede attuale
Colazione di archeologia culinaria
19 dicembre, domenica 2010, 10.30
19 dicembre, domenica 2010, 10.30
Un appuntamento molto particolare per i soci di Info.roma.it. Un incontro dove si coniugano storia, archeologia e gastronomia, in un ambiente altamente suggestivo come e' l'Appia antica. Da molti anni la signora Giulia Passarelli studia e propone quella che potremmo definire "archeologia culinaria". Come si mangiava nell'antica Roma? Quella che vi presentiamo e' una mattinata nel giardino della antica proprieta' Passarelli, dove avremo la possibilita' di visitare in esclusiva, un grande sepolcro del II secolo a.C., detto degli Equinozi. Ignoto il nome del personaggio per il quale fu edificato, venne chiamato convenzionalmente degli Equinozi perche' le finestre che vi si aprono, durante gli equinozi permettevano alla luce del sole di entrare ed andare a battere al centro
La Basilica, l'area archeologica ed il convento dei Domenicani
19 dicembre 2010, domenica, 15.30
19 dicembre 2010, domenica, 15.30
L'Aventino e' uno dei luoghi piu' ameni e affascinanti di Roma. Legato ad antiche leggende sulle origini di Roma, fin dall'antichita' fu occupato da luoghi di culto, quali il Tempio della Luna, il Tempio di Diana e di Minerva, vi furono eretti anche i templi dedicati alle divinita' portate a Roma con il rito dell'evocatio , ossia rapite alle citta' conquistate come la Giunone Regina di Veio o il Vertumno da Volsinii. Piu' tardi fecero il loro ingresso le divinita' orientali come Giove Dolicheno, l'egiziana Iside il cui luogo e' stato rinvenuto sotto la chiesa di Santa Sabina, o Mitra il cui culto si svolgeva sotto l'attuale chiesa di Santa Prisca. In seguito alla Lex Icilia del 456 a.C. il colle fu concesso alla plebe per edificarvi le loro case
La residenza dei Barberini e il nuovo allestimento della Galleria Nazionale d'Arte antica
19 dicembre, domenica, 16.00
19 dicembre, domenica, 16.00
Risultato di una lunga e stratificata vicenda costruttiva, il Palazzo Barberini acquisi' solo nella prima meta' del Seicento, grazie al concorso dei piu' importanti architetti attivi sulla scena romana Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini - l'attuale fisionomia, studiata per consacrare l'ascesa di una famiglia papale. La gloria della potenza barberiniana, celebrata da Pietro da Cortona nello spettacolare, scenografico affresco visibile sulla volta del Salone, trovo' espressione anche nell'allestimento di un'imponente raccolta di sculture e dipinti, andata in parte dispersa, ma di cui restano alcune preziose testimonianze, quali la celeberrima Fornarina di Raffaello ... >>> info e dettagli
Prenotazioni
Per effettuare prenotazioni, e' preferibile usare la procedura automatica sul sito Info.roma.it,
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lunedì 20 settembre 2010
E' uscito il volume
L'investimento e la presa di Ancona
La conclusione della campagna di annessione delle marche
20 settembre - 8 ottobre 1860
di
Massimo Coltrinari
278 pagine, ill., 20,00 euro,
è reperibile in tutte le librerie d'Italia.
In Ancona, presso la Libreria Canonici, Corso Garibaldi 112;
per ordini diretti, ordini@nuovacultura.it, oppure risorigmento23@libero.it
Il volume riporta la prefazione del Sindaco di Ancona,
Prof. Fiorello Gramillano

278 pagine, ill., 20,00 euro,
è reperibile in tutte le librerie d'Italia.
In Ancona, presso la Libreria Canonici, Corso Garibaldi 112;
per ordini diretti, ordini@nuovacultura.it, oppure risorigmento23@libero.it
Il volume riporta la prefazione del Sindaco di Ancona,
Prof. Fiorello Gramillano
lunedì 5 luglio 2010
Intellettuali in svendita per il Duce
Sottoposto a processo di epurazione nel 1944, Giuseppe Ungaretti giustificò i finanziamenti che aveva percepito regolarmente ogni mese dal regime per un totale di 144.000 lire sostenendo che si trattava di «una sovvenzione» che si dava a «persone onorevolissime» affinché «potessero proseguire con regolarità il loro lavoro». Si sarebbe trattato, insomma, a suo parere, di una normalissima «sovvenzione statale» paragonabile a quella concessa a un «agricoltore» per consentirgli di «portare a termine lavori di bonifica» o a uno «scienziato» per permettergli di «proseguire le sue ricerche di laboratorio». Il fatto di averla accettata, pertanto, aveva fatto sì che egli avesse potuto dedicarsi ai suoi studi letterari e alla sua poesia «con qualche continuità».Le cose, in realtà, stavano diversamente. La concessione di sovvenzioni, fisse o saltuarie, a intellettuali o a riviste e giornali rispondeva a una logica ben precisa: quella di costruire il consenso e favorire la formazione di una intellettualità militante. Un saggio dello storico Giovanni Sedita dal titolo Gli intellettuali di Mussolini. La cultura finanziata dal fascismo (Le Lettere, pagg. 258, euro 20), in libreria da oggi, ricostruisce, per la prima volta, sulla base di una ricchissima documentazione inedita, la mappa completa dei finanziamenti erogati dal regime al mondo della cultura e illustra anche le modalità che dovevano essere seguite per consentire agli intellettuali di poter accedere alle sovvenzioni. Queste, infatti, venivano erogate soltanto a seguito di una precisa richiesta formale da parte dellinteressato, probabilmente proprio per evitare che assumessero quel carattere di «sovvenzioni statali» richiamato da Ungaretti nel suo memoriale difensivo. Le elargizioni venivano da un fondo segreto extra-bilancio nel quale confluiva denaro proveniente dalla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza attraverso stanziamenti «invisibili» che non influivano sul bilancio ordinario del Ministero della Cultura Popolare. Gli intellettuali, insomma, per poter ottenere queste sovvenzioni erano costretti a mettere in moto un meccanismo che prevedeva il loro personale coinvolgimento e attivava, come osserva Sedita, una «triade» formata dal duce, dal capo della polizia e dal ministro della Cultura popolare: listanza del richiedente veniva infatti proposta dal Minculpop a Mussolini che lautorizzava (o, eventualmente, la rigettava) di proprio insieme al capo della polizia. Il beneficiario, poi, doveva rilasciare quietanza con alcune righe di ringraziamento. Il tutto veniva, infine, archiviato in un fascicolo personale. Nel corso degli anni Trenta, nellarco cioè di un decennio, fra il 1932 e il 1943, furono erogati segretamente oltre 600 milioni a 906 intellettuali e 387 giornali, riviste e agenzie di stampa. Gli intellettuali non erano trattati tutti allo stesso modo: duecento di essi ricevevano un compenso fisso mensile che, di fatto, li trasformava in «collaboratori esterni», in una vera e propria «manovalanza intellettuale». Tra questi figurano nomi illustri della letteratura e della poesia: da Sibilla Aleramo a Vincenzo Cardarelli, da Guelfo Civinini a Marcello Gallian, da Alfonso Gatto a Corrado Covoni, da Amalia Guglielminetti a Gianna Mancini, da Tomaso Monicelli ad Ada Negri, da Vasco Pratolini a Rosso di San Secondo, da Fabio Tombari a Giuseppe Ungaretti. Le cifre complessive variano, naturalmente, da persona a persona e anche in funzione della data di ingresso nella categoria dei sovvenzionati fissi. Così, per esempio, a fronte di somme elevate versate alla Aleramo (168.000) o a Tombari (118.500) o a Ungaretti (144.000) si segnano cifre più modeste come quelle versate a Pratolini (6.000). Questultimo riuscì ad avere una sovvenzione fissa di 500 lire (il più piccolo assegno mensile corrisposto dal Minculpop) solo nel giugno 1942 per interessamento personale di Alessandro Pavolini, ma aveva comunque ottenuto altre 5.000 lire di sovvenzioni saltuarie.
Anche fra i giornalisti «sovvenzionati fissi» si trovano nomi di rilievo come Emanuele Bonfiglio, Felice Chilanti, Ivon de Begnac, Ernesto De Marzio, Giulio Evola, Ugo Indrio, Oreste Mosca, Giovanni Preziosi, Stanis Ruinas, Emilio Settimelli, Edgardo Sulis, Ruggero Zangrandi. E quella dei giornalisti, anzi, è la categoria percentualmente «più pagata» delluniverso culturale del regime. Non mancano neppure, nella lista, esponenti dello spettacolo come il regista Enrico Fulchignoni, lattrice Irma Grammatica, i musicisti Pietro Mascagni e Onesto Murolo. Se si passa, poi, agli elenchi relativi alle sovvenzioni occasionali, si ritrova gran parte dellintellettualità italiana del tempo, da Goffredo Bellonci a Sem Benelli, da Romano Bilenchi a Vitaliano Brancati, da Achille Campanile a Lucio dAmbra, da Libero de Libero a Curzio Malaparte, da F. T. Marinetti a Salvatore Quasimodo da Ottone Rosai a Sante Monachesi, da Francesca Bestini a Paola Borboni.Lo studio dei finanziamenti elargiti dal fascismo agli intellettuali è illuminante non solo per comprendere - come è negli intendimenti dellautore - il funzionamento della «macchina del consenso», ma anche per capire le biografie individuali e per cercare di spiegare i motivi per i quali molti intellettuali, che nel dopoguerra si sarebbero trovati su posizioni politiche diverse, si lasciarono sedurre dalle sirene del regime. In proposito, uno dei più grandi giornalisti del Novecento, Giovanni Ansaldo, che, dopo essere stato antifascista avrebbe diretto il quotidiano della famiglia Ciano e nel dopoguerra Il Mattino di Napoli, in un gustoso articolo, pubblicato sotto pseudonimo nel marzo 1948, spiegò, cinicamente ma verosmilmente, il rapporto tra Mussolini e gli intellettuali sostenendo che gli artisti hanno sempre avuto nostalgia delle carezze degli uomini di governo. E di Ansaldo - il cui nome non è in alcuna delle liste di percettori di finanziamenti o sovvenzioni - Mussolini disse che era uno dei pochi giornalisti italiani con i quali fosse possibile «discutere di cultura del fascismo» e che, in un panorama affollato di persone che dicono sempre «sì!», questuomo - che pure faceva «sforzi eroici per sentirsi fascista» e membro del partito cui era stato iscritto dautorità da Ciano per affidargli la direzione di Il Telegrafo - era persino capace di dire «no!». Che è un riconoscimento non da poco.
Anche fra i giornalisti «sovvenzionati fissi» si trovano nomi di rilievo come Emanuele Bonfiglio, Felice Chilanti, Ivon de Begnac, Ernesto De Marzio, Giulio Evola, Ugo Indrio, Oreste Mosca, Giovanni Preziosi, Stanis Ruinas, Emilio Settimelli, Edgardo Sulis, Ruggero Zangrandi. E quella dei giornalisti, anzi, è la categoria percentualmente «più pagata» delluniverso culturale del regime. Non mancano neppure, nella lista, esponenti dello spettacolo come il regista Enrico Fulchignoni, lattrice Irma Grammatica, i musicisti Pietro Mascagni e Onesto Murolo. Se si passa, poi, agli elenchi relativi alle sovvenzioni occasionali, si ritrova gran parte dellintellettualità italiana del tempo, da Goffredo Bellonci a Sem Benelli, da Romano Bilenchi a Vitaliano Brancati, da Achille Campanile a Lucio dAmbra, da Libero de Libero a Curzio Malaparte, da F. T. Marinetti a Salvatore Quasimodo da Ottone Rosai a Sante Monachesi, da Francesca Bestini a Paola Borboni.Lo studio dei finanziamenti elargiti dal fascismo agli intellettuali è illuminante non solo per comprendere - come è negli intendimenti dellautore - il funzionamento della «macchina del consenso», ma anche per capire le biografie individuali e per cercare di spiegare i motivi per i quali molti intellettuali, che nel dopoguerra si sarebbero trovati su posizioni politiche diverse, si lasciarono sedurre dalle sirene del regime. In proposito, uno dei più grandi giornalisti del Novecento, Giovanni Ansaldo, che, dopo essere stato antifascista avrebbe diretto il quotidiano della famiglia Ciano e nel dopoguerra Il Mattino di Napoli, in un gustoso articolo, pubblicato sotto pseudonimo nel marzo 1948, spiegò, cinicamente ma verosmilmente, il rapporto tra Mussolini e gli intellettuali sostenendo che gli artisti hanno sempre avuto nostalgia delle carezze degli uomini di governo. E di Ansaldo - il cui nome non è in alcuna delle liste di percettori di finanziamenti o sovvenzioni - Mussolini disse che era uno dei pochi giornalisti italiani con i quali fosse possibile «discutere di cultura del fascismo» e che, in un panorama affollato di persone che dicono sempre «sì!», questuomo - che pure faceva «sforzi eroici per sentirsi fascista» e membro del partito cui era stato iscritto dautorità da Ciano per affidargli la direzione di Il Telegrafo - era persino capace di dire «no!». Che è un riconoscimento non da poco.
mercoledì 31 marzo 2010
SEZIONE “Studenti e cultori della materia”
Progetto Storia in Laboratorio
Seminari di Studio sulla Guerra di Liberazione
Progetto Storia in Laboratorio
Seminari di Studio sulla Guerra di Liberazione
ANRP ANEI ANCGLIRRFA
I SEMINARIO
LA CRISI ARMISTIZIALE
DALLA CADUTA DEL FASCISMO ALLA PROCLAMAZIONE DELL’ARMISTIZIO
Roma 9 aprile 2010, Casa della Memoria ore 14,30
Roma, 10 Aprile 2010, ore 9,30 Palazzo Salviati – Tensostruttura
I Tornata.
I SEMINARIO
LA CRISI ARMISTIZIALE
DALLA CADUTA DEL FASCISMO ALLA PROCLAMAZIONE DELL’ARMISTIZIO
Roma 9 aprile 2010, Casa della Memoria ore 14,30
Roma, 10 Aprile 2010, ore 9,30 Palazzo Salviati – Tensostruttura
I Tornata.
La situazione pregressa e la situazione Militare
Coordina Massimo Coltrinari
Programma
Ore 14,30 – Saluti di Benvenuto
. Amb. Alessandro Cortese de Bosis
. Dott. Stefano Caccialupi
. Prof. Enzo Orlanducci
– Massimo Coltrinari Introduzione al Seminario
- Alberto Marenga, “Il Secondo Risorgimento” e il Seminario. Da Chianciano a
Roma
– Giorgio Prinzi – Salvare Il Salvabile. Una Ipotesi II Parte
Ore 15.00 – Pierivo Facchini : La Campagna di Tunisia quale prologo allo sbarco in Sicilia
ed alla caduta del fascismo
Ore 15,30 – Gianluca Bonci: La Campagna di Sicilia
Ore 16.00 - Claudio Bencivegna La situazione delle FF.AA. Italiane alla vigilia dell’8
Settembre in Italia
Ore 16,30 – Michele Cuccaro: Riflessioni sull’estate del 1943
Ore 17,00 - Ruggero Cucchini: L’Italia nel tunnel. La situazione dei reparti italiani l’8
settembre e i prodomi dell’intermanento
Ore 17,30 – Osvaldo Biribicchi – La Lotta per il Potere II parte
Ore 18,00 – Francesco Elia: Il diritto internazionale e gli eventi del 1943 in Italia
Ore 18,30 - Interventi.
II Tornata
10 aprile 2010 ore 9,30 -12,30
Per gli Italiani il momento delle scelte.
I Presupposti della Guerra di Liberazione
Coordina: M Coltrinari
Ore 9,30 – Massimo Coltrinari: Introduzione . Per gli Italiani il momento delle scelte
Ore 9,45 – Alessandra Poggi Il 25 luglio 1943
Ore 10,00 – Elena Mazzone l’8 settembre 1943 in Calabria
Ore 10,30 – Chiara Albanese: L’8 settembre 1943 in Sicilia
Ore 10.45 – Antonio Spadafora: La Svizzera e l’8 Settembre
Ore 11,00 – Anna La Rosa. L’estate del 1943. Il momento delle scelte
Ore 11,15 - Azzurra Gianchetta. Gli Italiani: il momento delle scelte
Ore 11,30 - Annalisa Manfreda. Gli Italiani: il momento delle scelte
Ore 11,45 : Interventi:
Giuseppe Suglia, Roberto Ceresoli, Stefano Trevisano, Giuseppe Galliano
Ore 12.00: Massimo Coltrinari. Conclusione
***
Coordina Massimo Coltrinari
Programma
Ore 14,30 – Saluti di Benvenuto
. Amb. Alessandro Cortese de Bosis
. Dott. Stefano Caccialupi
. Prof. Enzo Orlanducci
– Massimo Coltrinari Introduzione al Seminario
- Alberto Marenga, “Il Secondo Risorgimento” e il Seminario. Da Chianciano a
Roma
– Giorgio Prinzi – Salvare Il Salvabile. Una Ipotesi II Parte
Ore 15.00 – Pierivo Facchini : La Campagna di Tunisia quale prologo allo sbarco in Sicilia
ed alla caduta del fascismo
Ore 15,30 – Gianluca Bonci: La Campagna di Sicilia
Ore 16.00 - Claudio Bencivegna La situazione delle FF.AA. Italiane alla vigilia dell’8
Settembre in Italia
Ore 16,30 – Michele Cuccaro: Riflessioni sull’estate del 1943
Ore 17,00 - Ruggero Cucchini: L’Italia nel tunnel. La situazione dei reparti italiani l’8
settembre e i prodomi dell’intermanento
Ore 17,30 – Osvaldo Biribicchi – La Lotta per il Potere II parte
Ore 18,00 – Francesco Elia: Il diritto internazionale e gli eventi del 1943 in Italia
Ore 18,30 - Interventi.
II Tornata
10 aprile 2010 ore 9,30 -12,30
Per gli Italiani il momento delle scelte.
I Presupposti della Guerra di Liberazione
Coordina: M Coltrinari
Ore 9,30 – Massimo Coltrinari: Introduzione . Per gli Italiani il momento delle scelte
Ore 9,45 – Alessandra Poggi Il 25 luglio 1943
Ore 10,00 – Elena Mazzone l’8 settembre 1943 in Calabria
Ore 10,30 – Chiara Albanese: L’8 settembre 1943 in Sicilia
Ore 10.45 – Antonio Spadafora: La Svizzera e l’8 Settembre
Ore 11,00 – Anna La Rosa. L’estate del 1943. Il momento delle scelte
Ore 11,15 - Azzurra Gianchetta. Gli Italiani: il momento delle scelte
Ore 11,30 - Annalisa Manfreda. Gli Italiani: il momento delle scelte
Ore 11,45 : Interventi:
Giuseppe Suglia, Roberto Ceresoli, Stefano Trevisano, Giuseppe Galliano
Ore 12.00: Massimo Coltrinari. Conclusione
***
martedì 23 marzo 2010
Sezione
Studenti e Cultori della materia
Riunione del 21 marzo 2010
Chianciano
Sono state poste le basi per una nuova “scuola” di storici non ideologizzati con i quali sarà possibile riscrivere, ma in alcuni casi scrivere per la prima volta, gli eventi di uno dei periodi più tragici per l’Italia, quello legato alle vicende armistiziali dell’8 Settembre 1943, alle scelte che vennero individualmente o in gruppo fatte dai singoli, militari o civili che fossero, delle conseguenze di tali scelte, spesso imposte dal contingente, che sfociarono in tragedie ancora poco note o addirittura ignorate se si esclude i pochi super informati addetti ai lavori.
L’occasione è stata data da un seminario di studi della durata di due giorni che si è svolto a Chianciano nell’ambito del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nei Reparti regolari delle Forze Armate (Ancfargl) che ha sancito la nascita di una nuova sezione specialistica denominata “Studiosi e cultori della materia” alla quale saranno ammessi, dopo un periodo di prova biennale, studiosi avviati o giovani promettenti leve impegnati in dottorati di ricerca su materie attinenti la Guerra di Liberazione. L’iniziativa fa seguito alla creazione da parte dell’organo associativo, la rivista “il Secondo Risorgimento d’Italia” scaricabile dalla pagina web http://www.secondorisorgimento.it/rivista/sommari/quadrosommari.htm, di una collana di volumi, di cui il sesto della serie “Salvare il salvabile” ha costituito il filo conduttore del seminario nonostante esso sia ancora in fase avanzata di pubblicazione, ma ancora in bozze di stampa e non in libreria.
La tesi sostenuta dal volume è fortemente innovativa, se pure non originale in assoluto come ipotesi, comunque sotto il profilo del “quadro indiziario” di fonti documentali ad essa convergenti appare articolata e ben argomentata, come mai in precedenza, nel delineare uno scenario in cui una fazione, se non il vertice politico militare del tempo nel suo complesso, aveva intrapreso le trattative armistiziali con il fine ultimo di adescare, in perfetto accordo con la Germania ancora alleata, gli angloamericani in una trappola, in un inganno strategico volto a sfruttare le informazioni scambiate in sede di trattative per ributtarli in mare e magari riconquistare la Sicilia che Hitler il 19 luglio a Feltre aveva descritto come la futura Stanlingrado della coalizione nemica.
Il piano ipotizzato nel volume di prossima pubblicazione e commercializzazione non avrebbe però funzionato all’atto pratico per il crollo del fronte interno che il regime aveva sottovalutato, nonostante a seguito dell’avvicendamento di Mussolini con Badoglio il 25 luglio avesse dovuto ricorrere al metodo del bastone (forti misure di ordine pubblico) e della carota, proclamando la caduta del fascismo, sia pure con l’instaurazione di un governo militare e non della democrazia pre regime.
Ai giovani studiosi (età media 30 anni) che hanno partecipato al seminario il direttore e coordinatore Massimo Coltrinari aveva solo fornito uno spunto di approfondimento, senza neppure fare loro leggere, per non influenzarli, il relativo capitolo del volume “Salvare il salvabile”. Il risultato delle loro ricerche è stato sorprendente, in particolare per quanto riguarda una delle argomentazioni a sostegno della tesi di “inganno strategico” secondo la quale la cosiddetta “fuga da Roma” fu un semplice trasferimento a Chieti, dove nel requisito Palazzo Mezzanotte si era cominciato a mettere in piedi una sorta di comando supremo prima che gli eventi, sfuggiti di mano, portassero ad un cambio di programma e l’imbarco sulla corvetta “Baionetta” per fare rotta verso Brindisi e formalizzare quella resa, che avrebbe dovuto invece, secondo l’ipotesi del libro, fungere da specchietto per le allodole. Numerosi gli elementi aggiuntivi frutto di una ricerca condotta in loco, rispetto quelli già riportati in “Salvare il salvabile”, nel senso del potere e delle istituzioni del tempo.
Perora non possiamo dire di più, se non che, in particolare le relazioni relative ai reparti italiani impiegati all’Estero e colti dall’armistizio oltremare, hanno disegnato uno scenario che è difficile immaginare.
Nel congedarci, Massimo Coltrinari ci informa che una analoga due giorni di più ampio respiro si terrà a Roma il 9 e 10 aprile prossimi. Non dispera in quei giorni di avere in mano le prime copie definitive del libro.
Giorgio Prinzi
L’occasione è stata data da un seminario di studi della durata di due giorni che si è svolto a Chianciano nell’ambito del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nei Reparti regolari delle Forze Armate (Ancfargl) che ha sancito la nascita di una nuova sezione specialistica denominata “Studiosi e cultori della materia” alla quale saranno ammessi, dopo un periodo di prova biennale, studiosi avviati o giovani promettenti leve impegnati in dottorati di ricerca su materie attinenti la Guerra di Liberazione. L’iniziativa fa seguito alla creazione da parte dell’organo associativo, la rivista “il Secondo Risorgimento d’Italia” scaricabile dalla pagina web http://www.secondorisorgimento.it/rivista/sommari/quadrosommari.htm, di una collana di volumi, di cui il sesto della serie “Salvare il salvabile” ha costituito il filo conduttore del seminario nonostante esso sia ancora in fase avanzata di pubblicazione, ma ancora in bozze di stampa e non in libreria.
La tesi sostenuta dal volume è fortemente innovativa, se pure non originale in assoluto come ipotesi, comunque sotto il profilo del “quadro indiziario” di fonti documentali ad essa convergenti appare articolata e ben argomentata, come mai in precedenza, nel delineare uno scenario in cui una fazione, se non il vertice politico militare del tempo nel suo complesso, aveva intrapreso le trattative armistiziali con il fine ultimo di adescare, in perfetto accordo con la Germania ancora alleata, gli angloamericani in una trappola, in un inganno strategico volto a sfruttare le informazioni scambiate in sede di trattative per ributtarli in mare e magari riconquistare la Sicilia che Hitler il 19 luglio a Feltre aveva descritto come la futura Stanlingrado della coalizione nemica.
Il piano ipotizzato nel volume di prossima pubblicazione e commercializzazione non avrebbe però funzionato all’atto pratico per il crollo del fronte interno che il regime aveva sottovalutato, nonostante a seguito dell’avvicendamento di Mussolini con Badoglio il 25 luglio avesse dovuto ricorrere al metodo del bastone (forti misure di ordine pubblico) e della carota, proclamando la caduta del fascismo, sia pure con l’instaurazione di un governo militare e non della democrazia pre regime.
Ai giovani studiosi (età media 30 anni) che hanno partecipato al seminario il direttore e coordinatore Massimo Coltrinari aveva solo fornito uno spunto di approfondimento, senza neppure fare loro leggere, per non influenzarli, il relativo capitolo del volume “Salvare il salvabile”. Il risultato delle loro ricerche è stato sorprendente, in particolare per quanto riguarda una delle argomentazioni a sostegno della tesi di “inganno strategico” secondo la quale la cosiddetta “fuga da Roma” fu un semplice trasferimento a Chieti, dove nel requisito Palazzo Mezzanotte si era cominciato a mettere in piedi una sorta di comando supremo prima che gli eventi, sfuggiti di mano, portassero ad un cambio di programma e l’imbarco sulla corvetta “Baionetta” per fare rotta verso Brindisi e formalizzare quella resa, che avrebbe dovuto invece, secondo l’ipotesi del libro, fungere da specchietto per le allodole. Numerosi gli elementi aggiuntivi frutto di una ricerca condotta in loco, rispetto quelli già riportati in “Salvare il salvabile”, nel senso del potere e delle istituzioni del tempo.
Perora non possiamo dire di più, se non che, in particolare le relazioni relative ai reparti italiani impiegati all’Estero e colti dall’armistizio oltremare, hanno disegnato uno scenario che è difficile immaginare.
Nel congedarci, Massimo Coltrinari ci informa che una analoga due giorni di più ampio respiro si terrà a Roma il 9 e 10 aprile prossimi. Non dispera in quei giorni di avere in mano le prime copie definitive del libro.
Giorgio Prinzi
martedì 19 gennaio 2010
IL PROCESSO DI NORIMBERGA E LE SUE EREDITA’ GIURIDICHE
1. PREMESSA
Circa sessant’anni anni fa, Il 1° ottobre del 1946, il Presidente del Tribunale di Norimberga, lord Geoffrey Lawrence, pronunciò il verdetto.[1] Furono comminate 12 condanne a morte, di cui una in contumacia. La data dell’esecuzione fu fissata per il 16 ottobre. Hermann Goring, l’imputato più importante al processo[2], si tolse la vita il giorno prima con una fialetta di cianuro. La notte successiva furono eseguite 10 impiccagioni in 103 minuti, utilizzando tre grandi forche issate all’interno della palestra del carcere di Norimberga. Il boia era John Wood , un sergente americano che morì qualche anno più tardi collaudando di persona una sedia elettrica[3]. Le ceneri dei gerarchi nazisti furono sparse dopo l’esecuzione nel letto del fiume Isar. Svanirono così, complice anche il destino, le tracce di alcuni tra i più significativi protagonisti di Norimberga.
Il processo di Norimberga offrì alla comunità internazionale le basi, etiche prima ancora che giuridiche, per perseguire quegli individui che si erano macchiati dei più gravi crimini contro il diritto dei popoli (crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimini contro la pace)[4]. Si prescindeva, a tal fine, da taluni principi cardine del procedimento penale, per affermare con forza il diritto punitivo della comunità internazionale verso i crimini lesivi di valori universali[5].
Ma dopo Norimberga - e Tokyo sul versante orientale[6] - vi fu una stasi dell’attività dei Tribunali internazionali, legata al lungo periodo della guerra fredda. In questo periodo i principi di Norimberga non furono più applicati, nonostante non fossero mancate le occasioni per farlo (ad esempio in Cambogia, in Vietnam, in Algeria, e così via).
Dopo la caduta del Muro di Berlino, le emergenze umanitarie degli anni ‘90 hanno imposto alla comunità internazionale un cambio di rotta. Importante, in tal senso, è stato anche il ruolo dei media che hanno portato nei salotti di tutto il mondo le atrocità commesse nelle aree di conflittualità. Ciò ha spinto la comunità internazionale a reagire con la costituzione dei Tribunali ad hoc (ex-Jugoslavia, Ruanda) e dei Tribunali ibridi (Sierra Leone, Timor Est, Kosovo) prima, e della Corte Penale Internazionale poi.
In tale contesto, si tratta di verificare se i moderni Tribunali internazionali abbiano mantenuto lo “spirito” di Norimberga e, conseguentemente, esaminare in quali termini sia corretto oggi, a distanza di sessant’anni, parlare di eredità giuridica di Norimberga.
2. L’EREDITA’ DA RIFIUTARE
Lo statunitense Robert Jackson, capo dell’accusa a Norimberga, durante un suo intervento del 21 novembre 1945, manifestò la speranza che quel processo potesse “apparire ai posteri come l’adempimento dell’aspirazione umana alla giustizia”.
Non occorre un’analisi particolarmente profonda per constatare, con una nota di rammarico, che quella nobile speranza è rimasta in parte disattesa.
Le critiche al Tribunale di Norimberga furono aspre e riguardarono principalmente il mancato rispetto di alcuni canoni del giusto processo, con particolare riferimento alla violazione dei principi della irretroattività della legge penale e della giustizia uguale per tutti[7].
a. Il principio di irretroattività della legge penale
Tra i principi universalmente riconosciuti a cui si ispira il diritto penale, quello della irretroattività della legge penale (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia) occupa un posto di rilevanza assoluta.
Proprio sulla presunta violazione di questo principio furono sollevate le maggiore critiche al Tribunale di Norimberga, che secondo i più fondò i suoi verdetti su leggi create post factum. Tali critiche non erano riferite ai crimini di guerra, la cui punibilità era già da tempo riconosciuta dal diritto internazionale dei conflitti armati[8], quanto ai crimini contro l’umanità e ai crimini contro la pace.
In ordine alla prima fattispecie (crimini contro l’umanità), i crimini commessi all’interno di uno Stato sovrano contro i propri cittadini erano allora considerati quali affari interni, ove il diritto internazionale non poteva assolutamente interferire. Ma non si intendeva lasciare impuniti tali crimini[9]. Si cercò così di superare il problema attraverso un artifizio interpretativo, dichiarando punibili solo i crimini contro l’umanità in stretta connessione temporale con i crimini di guerra. Pertanto tutti i crimini commessi prima dell’inizio della guerra, compreso lo sterminio di massa degli ebrei già cominciato, non rientrarono in questa categoria e rimasero impuniti[10].
Tali argomentazioni giuridiche appaiono poco convincenti. Ritenuto giusto e prioritario punire i responsabili di tali crimini, allora si sarebbe dovuto ammettere, chiaramente, l’infrazione del principio di irretroattività della legge penale. Difatti tale principio, nel caso di specie, poteva anche essere sacrificato da superiori esigenza di giustizia, in quanto in conflitto con altri interessi maggiormente meritevoli di tutela giuridica (quali la repressione dei più gravi crimini contro l’umanità).
Anche in relazione alla seconda fattispecie (crimini contro la pace per aver diretto guerre di aggressione contro altri Stati), valgono le medesime argomentazioni. E’ vero che la Germania aveva firmato nel 1928 il patto Briand-Kellogg[11] e, con tale adesione, aveva espressamente rinunciato alla guerra di aggressione. Tale patto, tuttavia, non prevedeva alcuna sanzione per i trasgressori. In altri termini, pur costituendo il crimine in parola una palese violazione del diritto delle genti, nessuna norma del diritto internazionale prevedeva la sua punibilità. Anche in questo caso, pertanto, si sarebbe dovuta ammettere esplicitamente la violazione del principio di irretroattività, da sacrificare per superiori esigenze di giustizia.
In tal senso, come sostiene il Merkel, “il principio che i crimini più gravi non possono rimanere impuniti, se non si vuole far vacillare la coscienza della legge della collettività, acquista un peso maggiore del divieto di retroattività” [12].
b. La giustizia dei vincitori
A Norimberga fu sollevata dalla difesa anche la questione della giustizia dei vincitori sui vinti, talvolta a prescindere dalla gravità dei crimini commessi da entrambe le parti. Nessun procedimento giudiziario fu infatti intentato a carico degli alleati.
Con riferimento ai crimini di guerra, Sergio Bertelli ha recentemente pubblicato un saggio sull’inutilità della maggioranza degli attacchi aerei alleati[13]: “A Norimberga mancavano alcune sedie”, sostiene l’Autore con riferimento a tali attacchi. Ed in effetti le forze alleate, durante la seconda guerra mondiale, condussero tantissimi bombardamenti devastanti, non tutti operativamente giustificabili[14]. Basta citare il nome di alcune città per ricordare: Rotterdam, Coventry, Londra, Dresda, Roma, Milano, in parte la stessa Norimberga. Ed ancora, sul versante orientale, Hiroshima e Nagasaki.
La stessa eccezione fu sollevata dalla difesa per il crimine di aggressione, atteso che l’Unione Sovietica, che sedeva sul tavolo degli accusatori, aveva invaso la Polonia a seguito del patto “segreto” Hitler-Stalin del 1939.
Lord Geoffrey Lawrence, Presidente del Tribunale di Norimberga, chiamato ad esprimersi su questi fatti potenzialmente lesivi dei principi del giusto processo, liquidò definitivamente la questione con queste parole: ”Non sediamo qui per giudicare se altre potenze non abbiano rispettato lo ius gentium, o abbiano commesso delitti contro l’umanità o crimini di guerra. Siamo qui per giudicare questi imputati per questi fatti”[15].
La legge non fu uguale per tutti neanche tra i vinti. Difatti, nel nostro Paese non vi fu una Norimberga italiana. Uno dei pochi a pagare fu il Gen. Nicola Bellomo (Comandante del Presidio militare di Bari, che tra l’altro fu insignito di medaglia d’argento per le operazioni militari contro i tedeschi nella difesa del porto di Bari). Nell’immediato dopoguerra fu condannato a morte da una Corte militare inglese con l’accusa di avere ucciso personalmente due ufficiali inglesi prigionieri nel campo pugliese di Torre Tresca dopo un tentativo di fuga. Il Gen. Bellomo sosteneva che ai militari fu sparato mentre fuggivano (l’uccisione in caso di fuga era allora ammessa dalle consuetudini internazionali, fatto che ora è invece ammesso solo in casi estremi). La Corte ritenne invece che i due erano stati uccisi dopo la cattura, e che quindi si trattò di una vera e propria esecuzione (vietata dall’art. 211 c.p.m.g., che recepiva l’ art. 8 della IV Convenzione dell’Aja del 1907 sulla guerra terrestre). Fu fucilato da un plotone d’esecuzione a Nisida l’11 settembre 1945[16].
La questione della giustizia amministrata dai vincitori è stata nuovamente riproposta nel Tribunale ad hoc per l’ex Jugoslavia, ove Slobodan Milosevic ha sostenuto durante il processo di “partecipare ad una gara di nuoto con le mani e i piedi legati”.[17] La stessa eccezione è stata più di recente sollevata in aula da Saddam Hussein nel corso del processo instaurato dinanzi al Tribunale speciale iracheno[18].
Nei casi esaminati, non si può invocare il precedente di Norimberga, in base al quale sarebbe lecito processare il solo criminale di guerra nemico militarmente sconfitto. Fare giustizia non vuol dire perseguire e condannare esclusivamente coloro che, tra i vinti, hanno infranto le leggi dell’umanità. Significa, anche, garantire una legge uguale per tutti e che questa, poi, sia effettivamente applicata. Il mondo non si dovrebbe infatti dividere in buoni (vincitori) e cattivi (perdenti). I criminali di guerra possono appartenere a tutte le forze in campo e i crimini di guerra devono sempre essere perseguitati da indipendentemente da chi li abbia commessi[19].
Anche gli Stati vittoriosi, dunque, devono accettare che i propri cittadini, qualora responsabili di gravi violazioni di norme dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, siano sottoposti a processo.
3. L’EREDITA’ DA ACCETTARE
Ma il processo di Norimberga, certamente censurabile da un punto di vista giuridico, era forse il meglio che la comunità internazionale in quel dato momento storico potesse esprimere.
Oggi, dopo 60 anni, qualcosa è cambiato, soprattutto con riferimento ai principi del giusto processo, che trovano piena affermazione nello Statuto della Corte Penale Internazionale (ma solo per gli Stati che vi hanno aderito)[20]. Questo non intacca, tuttavia, l’importanza dell’esperienza di Norimberga, la cui vera eredità giuridica è legata alla trasmissione di alcuni principi importanti: tra questi, quello che l’ordine superiore non libera dalla responsabilità penale e, soprattutto, quello della legittimazione della giurisdizione penale universale.
a. L’ordine superiore e la responsabilità penale
In base a quanto affermato dai giudici di Norimberga, l’ordine superiore non libera da responsabilità penale. Ne consegue che il combattente, quando l’ordine è manifestamente illegittimo, ha il dovere non eseguire l’ordine e ribellarsi ad esso. Il principio, importantissimo, è stato oggi recepito dagli ordinamenti dei tribunali internazionali, ed in particolare dallo Statuto della Corte Penale Internazionale. Ai sensi dell’’art. 33 di tale Statuto, infatti, la circostanza che il crimine di guerra sia avvenuto per esecuzione di un ordine del Governo o del superiore non fa venir meno la responsabilità penale (peraltro, l’ordine di commettere atti di genocidio o crimini contro l’umanità è considerato sempre palesemente illegittimo).
b. La legittimazione della giurisdizione penale universale
Ma il più importante principio, per la prima volta affermato a Norimberga, è quello della legittimazione della giurisdizione penale della comunità internazionale, che si sostanzia attraverso una limitazione del potere statale di fronte a gravi violazioni di valori universali.
Principio che, sia pur attraverso un cammino difficile, ha trovato ospitalità nello Statuto della Corte Penale Internazionale. Come è stato sottolineato da un insigne giurista italiano[21], infatti, "lo Statuto di Roma vuole rappresentare la piena affermazione di un diritto punitivo della Comunità internazionale su tutti gli individui colpevoli dei più gravi crimini contro la pace e la sicurezza del genere umano”.
Lo scopo principale della giurisdizione penale universale, in tal senso, è quello di “ristabilire simbolicamente la norma infranta in nome della collettività”[22], atteso che le norme violate senza alcuna sanzione tendono ad indebolirsi e scomparire dall’ordinamento giuridico, anche nel caso di norme poste a tutela di valori universali.
Senza il seme di Norimberga difficilmente si parlerebbe, oggi, di una giustizia penale universale.
4. L’EREDITÀ IGNORATA
Ma dall’esperienza di Norimberga si potevano trarre altri utili ammaestramenti, non sempre recepiti negli Statuti dei moderni Tribunali internazionali. Il riferimento, in particolare, è al fattore tempo e al fattore luogo, ossia all’importanza che il processo si concluda in tempi ragionevoli e si svolga, laddove le circostanze ambientali lo consentano, sul luogo di commissione dei crimini.
a. Fattore tempo (conclusione del processo in tempi ragionevoli)
Il processo di Norimberga si svolse dal 20 novembre 1945 al 1° ottobre 1946, con una durata complessiva inferiore ad un anno. La conclusione rapida era legata alla convinzione che tempi processuali troppo lunghi avrebbero potuto non assicurare quella giustizia che la comunità internazionale chiedeva invece a gran voce.
Ebbene, questi insegnamenti non sempre sono stati presi in considerazione negli ultimi anni. Ad esempio, l’attività del Tribunale ad hoc per l’ex Jugoslavia si è contraddistinta per una giustizia lenta e macchinosa (in 14 anni di attività, sono state incriminate 161 persone e si sono conclusi processi contro 94 accusati, con un numero limitato di condanne[23]).
Recentemente un gruppo di esperti in diritto internazionale umanitario ha effettuato una ricerca sulla deterrenza della pena[24]. In questa ricerca è emersa l’importanza della rapidità nella sanzione, in quanto non c’è giustizia senza rapidità. In tal senso, ritardare la giustizia è come negare la giustizia. Si conferma così, a distanza di anni, l’importanza del fattore tempo nella conclusione di un processo internazionale per crimini contro il genere umano, il tutto in linea con gli insegnamenti di Norimberga[25].
b. Fattore luogo (svolgimento del processo, ove possibile, sul luogo del crimine)
Norimberga è il luogo ove furono emanate le leggi razziali del 1935. La scelta di Norimberga quale città simbolo del potere nazista e della persecuzione contro gli ebrei non fu pertanto casuale[26].
A distanza di anni, alcuni Tribunali internazionali sono stati istituiti nei Paesi ove i crimini sono stati commessi. E’ il caso, ad esempio, del Tribunale ibrido per la Sierra Leone, con sede a Freetown, che ha ottenuto risultati decisamente confortanti: la gente crede nella giustizia in quanto, nel caso di specie, è più facile acquisire prove testimoniali ed assicurare i colpevoli alla legge.[27]
La stessa esperienza positiva si è registrata anche a Sarajevo con la Camera per i crimini di guerra in Bosnia ed Erzegovina; si tratta di un Tribunale ibrido, in quanto vi è una presenza di due giudici internazionali e di un giudice locale. Lavora con solo il 5% del budget del Tribunale ad hoc per la ex-Jugoslavia ma, dopo poco più di 1 anno di attività, ha già trattato sei casi e tre di essi sono già in appello. Questa Camera è fondamentale nel processo di riconciliazione in atto nel Paese, perché è importante la percezione che la giustizia sia fatta (“Justice must not only be done, but seen to be done”[28]).
Pertanto, quali utili ammaestramenti dall’esperienza di Norimberga in ordine al fattore luogo, si può affermare che la giustizia deve essere non solo fatta, ma anche avvertita dalla popolazione locale (facendo attenzione che la giustizia conseguita sia quanto più possibile aderente alla giustizia che la popolazione locale si attende). Conseguentemente, quando le circostanze ambientali e di sicurezza lo consentano, sarebbe opportuno portare il tribunale sul luogo del crimine[29].
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Ritorno sui crimini lesivi di valori universali che, per la prima volta, tra luci e ombre, il Tribunale di Norimberga ha cercato di sanzionare.
I fatti, come visto, hanno dimostrato che il monito dell’umanità di non tollerare mai più le gravissime atrocità poste in essere durante la seconda guerra mondiale è rimasto in parte inascoltato,[30] a causa del ripetersi di crimini di guerra e crimini contro l’umanità senza una reazione forte, decisa e coerente della comunità internazionale.
Dopo e nonostante il processo di Norimberga, la giustizia internazionale non sempre è riuscita ad affermarsi, apparendo selettiva in quanto ai crimini da perseguire e condizionata dagli interessi statali. Anche la Corte Penale Internazionale ancora oggi stenta a decollare, condizionata fortemente dalla mancata ratifica dello Statuto di Roma da parte di molti Stati di importanza strategica nello scacchiere mondiale. Viene così in parte disattesa la speranza di una piena affermazione di un diritto punitivo sovranazionale su tutti gli individui che si sono macchiati dei più gravi crimini contro il genere umano.
Ma il valore etico e giuridico di Norimberga va oltre tutto ciò: grazie a Norimberga, si può oggi dire che, pur in un sistema ancora in evoluzione, la comunità internazionale voglia sempre più affermarsi quale giudice non più tollerante verso chi offende gravemente la coscienza etica e giuridica dei popoli, anche per crimini commessi all’interno del proprio Paese nei confronti della propria gente[31].
Il processo di Norimberga, dunque, pur con le sue tonalità in chiaro e scuro, rappresenta una grande conquista e un’importante tappa verso la civiltà giuridica. Non è infatti importante che, a Norimberga, i principi del giusto processo siano stati sempre pienamente rispettati. Essenziale è stato invece - come affermato sessant’anni fa dal Calamandrei - che “la violazione delle leggi dell’umanità abbia cominciato a trovare un tribunale e una sanzione. Quel che conta è il precedente, che domani varrà come legge per tutti, per i vinti e per i vincitori.”[32] Nella sentenza di Norimberga, pertanto, c’è racchiusa, implicita, la ferma condanna delle più gravi atrocità contro il genere umano e in tal senso deve essere considerata, valorizzata e attualizzata la sua eredità.
[1] A Norimberga si tennero anche altri dodici processi minori, ma il più importante fu il primo, che vide come imputati i ventuno alti gerarchi nazisti superstiti. Il Tribunale di Norimberga fu costituito dalle 4 potenze vincitrici della 2^ guerra mondiale (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica).
[2] Comandante della Luftwaffe e tra gli artefici del riarmo nazista.
[3] Cfr. Enzo Biagi, La seconda guerra mondiale. Parlano i protagonisti. Il terzo Reich muore in palestra, Rizzoli, Milano, 1989.
[4] Crimini previsti dall’art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga.
[5] Cfr. Massimo Nava, L’arma spuntata del giudizio universale, Corriere della Sera, 12 luglio 2002.
[6] Il Tribunale di Tokyo (o Tribunale internazionale per l’estremo oriente) fu istituito il 9 gennaio 1946 per giudicare i crimini contro il genere umano commessi dai giapponesi. Vi facevano parte rappresentanti dell’Australia, del Canada, delle Filippine, della Nuova Zelanda e dell’Olanda. Si concluse nel novembre del 1948.
[7] Tra i principi violati, vi è anche quello del mancato ricorso al giudice naturale precostituito per legge, atteso che il Tribunale di Norimberga è stato istituito post factum.
[8] Cfr. Edoardo Greppi, I crimini di guerra e contro l’umanità nel diritto internazionale, Utet, Torino, 2001, p. 67. L’autore evidenzia che “se è vero che la componente di diritto convenzionale risaliva a pochi decenni prima (Aja 1907, Ginevra 1929), la parte consuetudinaria appariva antica e consolidata”. A conferma di ciò, alcuni Tribunali nazionali, che dopo Norimberga furono chiamati a giudicare su crimini di guerra commessi durante la 2^ guerra mondiale, fecero ampio ricorso al diritto consuetudinario. Ad esempio, la Corte marziale di Bruxelles nel 1950 condannò un Ufficiale tedesco capo dei campi di detenzione in Belgio accusato di gravi sevizie contro i PoWs. La difesa aveva fatto notare come il diritto dell’Aja allora vigente non vietava atti di sevizie e tortura. Tuttavia non si poteva non punire. La Corte applicò la clausola Martens secondo cui “… i civili ed i combattenti rimangono sotto la protezione e l’imperio del diritto delle genti, quali risultano dalle consuetudini stabilite [fra le nazioni civili], dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.”. Tale clausola, che tutela le parti deboli di un conflitto offrendo loro talune garanzie minime, è di origine consuetudinaria (anche se poi ripresa nel tempo in tutte le più importanti Convenzioni). Recentemente, anche il Tribunale ibrido per la Sierra Leone ha giudicato sulla base del diritto internazionale consuetudinario, condannando l’ex Ministro della Difesa (Hinga Norman) al crimine di arruolamento dei bambini minori di 15 anni. La difesa sosteneva che il crimine non era contestabile in base alle leggi internazionali vigenti nel periodo in cui i fatti erano stati commessi. La Corte, con una maggioranza di 3 a 1, ha sostenuto invece che il reato era già previsto dalle consuetudini internazionali.
[9] Il Pubblico Ministero Robert Jackson, nella sua ultima requisitoria, rivolgendosi ai giudici così concluse: “Se voi dite che questi uomini non sono colpevoli, sarebbe come dire che non c’è stata guerra, non c’è stato massacro, non ci sono stati crimini”.
[10] Cfr. Reinhard Merkel, Norimberga e la giustizia degli uomini, 17 novembre 1995, visionabile al sito www.presentepassato.it.
[11] Il patto Briand-Kellogg fu firmato il 27 agosto del 1928 da 15 Stati e successivamente da altri 50. Con esso erano consentite le solo guerre di difesa o di sanzione autorizzate dalla comunità internazionale.
[12] Reinhard Merkel, Norimberga e la giustizia degli uomini, cit.
[13] Sergio Bertelli, Le piccole Dresda d’Italia, Ideazione, luglio-agosto 2005.
[14] Durante i bombardamenti della 2^ guerra mondiale, i rappresentanti delle forze alleate (in particolare Churchill) sostennero che i loro attacchi erano giustificati per rappresaglia (in quei tempi non vietata anche se condotta contro la popolazione civile).
[15] Anche il Tribunale di Tokyo, chiamato in causa sul bombardamento atomico degli alleati, giudicò, non senza imbarazzo, la questione non pertinente.
[16] Cfr. Sergio Dini, Il contributo della giurisprudenza italiana all’evoluzione del diritto umanitario, in Studi di diritto internazionale umanitario di Giuseppe Porro, Giappichelli editore, Torino, 2004; Federico Marzollo, Ancora un approfondimento sul Gen. Bellomo, Vita associativa. L’Autore fa riferimento ad un documentario prodotto dalla BBC nel 1980 relativo al processo farsa contro il Gen. Bellomo, ove sembra che la decisione di condanna a morte fosse già stata presa dallo staff civile inglese prima della costituzione della Corte militare.
[17] In ordine alle presunte responsabilità della NATO durante le operazioni militari nell’ex-Jugoslavia, il Procuratore del Tribunale, Carla Del Ponte, aveva nominato in data 14 maggio 1999 un Comitato di esperti allo scopo di verificare se il materiale probatorio potesse giustificare l’apertura di una istruttoria. Il 2 giugno 2000 il Procuratore ha comunicato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la propria decisione di non procedere, accogliendo le conclusioni del rapporto redatto dal Comitato di esperti, con le quali non si riteneva utile che fossero condotte ulteriori investigazioni da parte del Procuratore in quanto la normativa non appariva sufficientemente chiara ed era improbabile che le indagini potessero portare all’acquisizione di materiale probatorio tale da poter sostenere le accuse.
[18] Il Tribunale speciale iracheno è stato istituito, come i Tribunali ad hoc, post factum. La sua procedura non sempre appare ispirata ai principi del giusto processo. Sul punto cfr. Natalino Ronzitti, Esiste una giustizia internazionale in grado di processare i capi di Stato?, visionabile al sito www.affarinternazionali it.
[19] Cfr. Arturo Marcheggiano, “Alcune Proposte”, contributo scritto nell’ambito della XXIX tavola rotonda sui problemi del DIU sul tema ”Giustizia e riconciliazione: un approccio integrato” tenuta dal 7 al 9 settembre 2006 a Sanremo presso l’Istituto internazionale di diritto umanitario.
[20] La Corte Penale Internazionale è stata istituita nel 2002 a seguito dell’entrata in vigore del suo trattato istituzionale del 1998 (raggiungimento 60^ ratifica). Gli Stati che sinora hanno aderito sono 104: tra questi non compaiono Cina, Giappone, Russia, Stati Uniti ed altri importanti Paesi. La Corte ha una giurisdizione complementare, ossia è competente solo qualora lo Stato avente titolo non possa o non voglia giudicare il colpevole. La Corte è rispettosa del principio del giudice naturale precostituito per legge (trattasi di un tribunale permanente) e del principio di irretroattività della norma penale (giudica infatti solo sui fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore).
[21] Giuliano Vassalli, Statuto di Roma. Nota sull’istituzione di una Corte Penale Internazionale, in Rivista di studi politici internazionali, 1991, pag. 10.
[22] Reinhard Merkel, Norimberga e la giustizia degli uomini, cit.
[23] Dati ricavati dal 13° Rapporto annuale del Tribunale per l’ex-Jugoslavia, consultabile in internet sul sito www.un.org/icty.
[24] I risultati della ricerca sono stati presentati a Sanremo presso l’Istituto internazionale di diritto umanitario nell’ambito della XXIX tavola rotonda sui problemi del DIU (6/8 settembre 2006).
[25] Un processo rapido non è tuttavia sempre possibile. Ad esempio nel caso del Tribunale internazionale per il Ruanda, ove il numero dei possibili imputati tra gli Hutu era talmente elevato che non consentiva una chiusura rapida del processo.
[26] Sulla scelta incisero anche motivazioni logistiche. Infatti Norimberga offriva un Palazzo di giustizia ancora intatto e un carcere posto nelle immediate vicinanze.
[27] Intervento del Prof. David Crane, già Procuratore Capo del Tribunale per la Sierra Leone, tenuto a Sanremo presso l’Istituto internazionale di diritto umanitario nell’ambito della XXIX tavola rotonda sui problemi del DIU in data 8 settembre 2006.
[28] Intervento del Giudice Almiro Rodriguez, della Camera per i crimini di guerra in Bosnia ed Erzegovina, tenuto a Sanremo presso l’Istituto internazionale di diritto umanitario nell’ambito della XXIX tavola rotonda sui problemi del DIU in data 8 settembre 2006.
[29] L’osservazione è valida per i tribunali internazionali, nei cui Statuti non è prevista la comminazione della pena di morte. Ne deriva l’inopportunità di processare un criminale sul luogo del crimine dinanzi a tribunali nazionali, qualora l’ordinamento locale preveda la sanzione della pena di morte (come nel caso del Tribunale speciale iracheno).
[30] In tal senso continua purtroppo a mantenere una sua attualità, nonostante le conquiste giuridiche dell’umanità, il vecchio brocardo latino “Inter arma silent leges”, poi ripreso nel 1999 dal giudice della Corte Suprema USA William Renqwist con la formulazione “The laws are not silent in war time. They speak with a muted voice”.
[31] La giustizia penale, perché abbia un senso compiuto, deve tuttavia essere accompagnata da un processo di riconciliazione nazionale. E’il caso dell’Africa del Sud, ove vi è stato un processo di riconciliazione riuscito, attraverso la rinuncia a perseguire taluni crimini (per evitare di umiliare il perdente), ma senza cadere mai nella trappola dell’impunità.
[32] Piero Calamandrei, Le leggi di Antigone, Il Ponte, novembre 1946, visionabile al sito www.presentepassato.it.
1. PREMESSA
Circa sessant’anni anni fa, Il 1° ottobre del 1946, il Presidente del Tribunale di Norimberga, lord Geoffrey Lawrence, pronunciò il verdetto.[1] Furono comminate 12 condanne a morte, di cui una in contumacia. La data dell’esecuzione fu fissata per il 16 ottobre. Hermann Goring, l’imputato più importante al processo[2], si tolse la vita il giorno prima con una fialetta di cianuro. La notte successiva furono eseguite 10 impiccagioni in 103 minuti, utilizzando tre grandi forche issate all’interno della palestra del carcere di Norimberga. Il boia era John Wood , un sergente americano che morì qualche anno più tardi collaudando di persona una sedia elettrica[3]. Le ceneri dei gerarchi nazisti furono sparse dopo l’esecuzione nel letto del fiume Isar. Svanirono così, complice anche il destino, le tracce di alcuni tra i più significativi protagonisti di Norimberga.
Il processo di Norimberga offrì alla comunità internazionale le basi, etiche prima ancora che giuridiche, per perseguire quegli individui che si erano macchiati dei più gravi crimini contro il diritto dei popoli (crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimini contro la pace)[4]. Si prescindeva, a tal fine, da taluni principi cardine del procedimento penale, per affermare con forza il diritto punitivo della comunità internazionale verso i crimini lesivi di valori universali[5].
Ma dopo Norimberga - e Tokyo sul versante orientale[6] - vi fu una stasi dell’attività dei Tribunali internazionali, legata al lungo periodo della guerra fredda. In questo periodo i principi di Norimberga non furono più applicati, nonostante non fossero mancate le occasioni per farlo (ad esempio in Cambogia, in Vietnam, in Algeria, e così via).
Dopo la caduta del Muro di Berlino, le emergenze umanitarie degli anni ‘90 hanno imposto alla comunità internazionale un cambio di rotta. Importante, in tal senso, è stato anche il ruolo dei media che hanno portato nei salotti di tutto il mondo le atrocità commesse nelle aree di conflittualità. Ciò ha spinto la comunità internazionale a reagire con la costituzione dei Tribunali ad hoc (ex-Jugoslavia, Ruanda) e dei Tribunali ibridi (Sierra Leone, Timor Est, Kosovo) prima, e della Corte Penale Internazionale poi.
In tale contesto, si tratta di verificare se i moderni Tribunali internazionali abbiano mantenuto lo “spirito” di Norimberga e, conseguentemente, esaminare in quali termini sia corretto oggi, a distanza di sessant’anni, parlare di eredità giuridica di Norimberga.
2. L’EREDITA’ DA RIFIUTARE
Lo statunitense Robert Jackson, capo dell’accusa a Norimberga, durante un suo intervento del 21 novembre 1945, manifestò la speranza che quel processo potesse “apparire ai posteri come l’adempimento dell’aspirazione umana alla giustizia”.
Non occorre un’analisi particolarmente profonda per constatare, con una nota di rammarico, che quella nobile speranza è rimasta in parte disattesa.
Le critiche al Tribunale di Norimberga furono aspre e riguardarono principalmente il mancato rispetto di alcuni canoni del giusto processo, con particolare riferimento alla violazione dei principi della irretroattività della legge penale e della giustizia uguale per tutti[7].
a. Il principio di irretroattività della legge penale
Tra i principi universalmente riconosciuti a cui si ispira il diritto penale, quello della irretroattività della legge penale (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia) occupa un posto di rilevanza assoluta.
Proprio sulla presunta violazione di questo principio furono sollevate le maggiore critiche al Tribunale di Norimberga, che secondo i più fondò i suoi verdetti su leggi create post factum. Tali critiche non erano riferite ai crimini di guerra, la cui punibilità era già da tempo riconosciuta dal diritto internazionale dei conflitti armati[8], quanto ai crimini contro l’umanità e ai crimini contro la pace.
In ordine alla prima fattispecie (crimini contro l’umanità), i crimini commessi all’interno di uno Stato sovrano contro i propri cittadini erano allora considerati quali affari interni, ove il diritto internazionale non poteva assolutamente interferire. Ma non si intendeva lasciare impuniti tali crimini[9]. Si cercò così di superare il problema attraverso un artifizio interpretativo, dichiarando punibili solo i crimini contro l’umanità in stretta connessione temporale con i crimini di guerra. Pertanto tutti i crimini commessi prima dell’inizio della guerra, compreso lo sterminio di massa degli ebrei già cominciato, non rientrarono in questa categoria e rimasero impuniti[10].
Tali argomentazioni giuridiche appaiono poco convincenti. Ritenuto giusto e prioritario punire i responsabili di tali crimini, allora si sarebbe dovuto ammettere, chiaramente, l’infrazione del principio di irretroattività della legge penale. Difatti tale principio, nel caso di specie, poteva anche essere sacrificato da superiori esigenza di giustizia, in quanto in conflitto con altri interessi maggiormente meritevoli di tutela giuridica (quali la repressione dei più gravi crimini contro l’umanità).
Anche in relazione alla seconda fattispecie (crimini contro la pace per aver diretto guerre di aggressione contro altri Stati), valgono le medesime argomentazioni. E’ vero che la Germania aveva firmato nel 1928 il patto Briand-Kellogg[11] e, con tale adesione, aveva espressamente rinunciato alla guerra di aggressione. Tale patto, tuttavia, non prevedeva alcuna sanzione per i trasgressori. In altri termini, pur costituendo il crimine in parola una palese violazione del diritto delle genti, nessuna norma del diritto internazionale prevedeva la sua punibilità. Anche in questo caso, pertanto, si sarebbe dovuta ammettere esplicitamente la violazione del principio di irretroattività, da sacrificare per superiori esigenze di giustizia.
In tal senso, come sostiene il Merkel, “il principio che i crimini più gravi non possono rimanere impuniti, se non si vuole far vacillare la coscienza della legge della collettività, acquista un peso maggiore del divieto di retroattività” [12].
b. La giustizia dei vincitori
A Norimberga fu sollevata dalla difesa anche la questione della giustizia dei vincitori sui vinti, talvolta a prescindere dalla gravità dei crimini commessi da entrambe le parti. Nessun procedimento giudiziario fu infatti intentato a carico degli alleati.
Con riferimento ai crimini di guerra, Sergio Bertelli ha recentemente pubblicato un saggio sull’inutilità della maggioranza degli attacchi aerei alleati[13]: “A Norimberga mancavano alcune sedie”, sostiene l’Autore con riferimento a tali attacchi. Ed in effetti le forze alleate, durante la seconda guerra mondiale, condussero tantissimi bombardamenti devastanti, non tutti operativamente giustificabili[14]. Basta citare il nome di alcune città per ricordare: Rotterdam, Coventry, Londra, Dresda, Roma, Milano, in parte la stessa Norimberga. Ed ancora, sul versante orientale, Hiroshima e Nagasaki.
La stessa eccezione fu sollevata dalla difesa per il crimine di aggressione, atteso che l’Unione Sovietica, che sedeva sul tavolo degli accusatori, aveva invaso la Polonia a seguito del patto “segreto” Hitler-Stalin del 1939.
Lord Geoffrey Lawrence, Presidente del Tribunale di Norimberga, chiamato ad esprimersi su questi fatti potenzialmente lesivi dei principi del giusto processo, liquidò definitivamente la questione con queste parole: ”Non sediamo qui per giudicare se altre potenze non abbiano rispettato lo ius gentium, o abbiano commesso delitti contro l’umanità o crimini di guerra. Siamo qui per giudicare questi imputati per questi fatti”[15].
La legge non fu uguale per tutti neanche tra i vinti. Difatti, nel nostro Paese non vi fu una Norimberga italiana. Uno dei pochi a pagare fu il Gen. Nicola Bellomo (Comandante del Presidio militare di Bari, che tra l’altro fu insignito di medaglia d’argento per le operazioni militari contro i tedeschi nella difesa del porto di Bari). Nell’immediato dopoguerra fu condannato a morte da una Corte militare inglese con l’accusa di avere ucciso personalmente due ufficiali inglesi prigionieri nel campo pugliese di Torre Tresca dopo un tentativo di fuga. Il Gen. Bellomo sosteneva che ai militari fu sparato mentre fuggivano (l’uccisione in caso di fuga era allora ammessa dalle consuetudini internazionali, fatto che ora è invece ammesso solo in casi estremi). La Corte ritenne invece che i due erano stati uccisi dopo la cattura, e che quindi si trattò di una vera e propria esecuzione (vietata dall’art. 211 c.p.m.g., che recepiva l’ art. 8 della IV Convenzione dell’Aja del 1907 sulla guerra terrestre). Fu fucilato da un plotone d’esecuzione a Nisida l’11 settembre 1945[16].
La questione della giustizia amministrata dai vincitori è stata nuovamente riproposta nel Tribunale ad hoc per l’ex Jugoslavia, ove Slobodan Milosevic ha sostenuto durante il processo di “partecipare ad una gara di nuoto con le mani e i piedi legati”.[17] La stessa eccezione è stata più di recente sollevata in aula da Saddam Hussein nel corso del processo instaurato dinanzi al Tribunale speciale iracheno[18].
Nei casi esaminati, non si può invocare il precedente di Norimberga, in base al quale sarebbe lecito processare il solo criminale di guerra nemico militarmente sconfitto. Fare giustizia non vuol dire perseguire e condannare esclusivamente coloro che, tra i vinti, hanno infranto le leggi dell’umanità. Significa, anche, garantire una legge uguale per tutti e che questa, poi, sia effettivamente applicata. Il mondo non si dovrebbe infatti dividere in buoni (vincitori) e cattivi (perdenti). I criminali di guerra possono appartenere a tutte le forze in campo e i crimini di guerra devono sempre essere perseguitati da indipendentemente da chi li abbia commessi[19].
Anche gli Stati vittoriosi, dunque, devono accettare che i propri cittadini, qualora responsabili di gravi violazioni di norme dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, siano sottoposti a processo.
3. L’EREDITA’ DA ACCETTARE
Ma il processo di Norimberga, certamente censurabile da un punto di vista giuridico, era forse il meglio che la comunità internazionale in quel dato momento storico potesse esprimere.
Oggi, dopo 60 anni, qualcosa è cambiato, soprattutto con riferimento ai principi del giusto processo, che trovano piena affermazione nello Statuto della Corte Penale Internazionale (ma solo per gli Stati che vi hanno aderito)[20]. Questo non intacca, tuttavia, l’importanza dell’esperienza di Norimberga, la cui vera eredità giuridica è legata alla trasmissione di alcuni principi importanti: tra questi, quello che l’ordine superiore non libera dalla responsabilità penale e, soprattutto, quello della legittimazione della giurisdizione penale universale.
a. L’ordine superiore e la responsabilità penale
In base a quanto affermato dai giudici di Norimberga, l’ordine superiore non libera da responsabilità penale. Ne consegue che il combattente, quando l’ordine è manifestamente illegittimo, ha il dovere non eseguire l’ordine e ribellarsi ad esso. Il principio, importantissimo, è stato oggi recepito dagli ordinamenti dei tribunali internazionali, ed in particolare dallo Statuto della Corte Penale Internazionale. Ai sensi dell’’art. 33 di tale Statuto, infatti, la circostanza che il crimine di guerra sia avvenuto per esecuzione di un ordine del Governo o del superiore non fa venir meno la responsabilità penale (peraltro, l’ordine di commettere atti di genocidio o crimini contro l’umanità è considerato sempre palesemente illegittimo).
b. La legittimazione della giurisdizione penale universale
Ma il più importante principio, per la prima volta affermato a Norimberga, è quello della legittimazione della giurisdizione penale della comunità internazionale, che si sostanzia attraverso una limitazione del potere statale di fronte a gravi violazioni di valori universali.
Principio che, sia pur attraverso un cammino difficile, ha trovato ospitalità nello Statuto della Corte Penale Internazionale. Come è stato sottolineato da un insigne giurista italiano[21], infatti, "lo Statuto di Roma vuole rappresentare la piena affermazione di un diritto punitivo della Comunità internazionale su tutti gli individui colpevoli dei più gravi crimini contro la pace e la sicurezza del genere umano”.
Lo scopo principale della giurisdizione penale universale, in tal senso, è quello di “ristabilire simbolicamente la norma infranta in nome della collettività”[22], atteso che le norme violate senza alcuna sanzione tendono ad indebolirsi e scomparire dall’ordinamento giuridico, anche nel caso di norme poste a tutela di valori universali.
Senza il seme di Norimberga difficilmente si parlerebbe, oggi, di una giustizia penale universale.
4. L’EREDITÀ IGNORATA
Ma dall’esperienza di Norimberga si potevano trarre altri utili ammaestramenti, non sempre recepiti negli Statuti dei moderni Tribunali internazionali. Il riferimento, in particolare, è al fattore tempo e al fattore luogo, ossia all’importanza che il processo si concluda in tempi ragionevoli e si svolga, laddove le circostanze ambientali lo consentano, sul luogo di commissione dei crimini.
a. Fattore tempo (conclusione del processo in tempi ragionevoli)
Il processo di Norimberga si svolse dal 20 novembre 1945 al 1° ottobre 1946, con una durata complessiva inferiore ad un anno. La conclusione rapida era legata alla convinzione che tempi processuali troppo lunghi avrebbero potuto non assicurare quella giustizia che la comunità internazionale chiedeva invece a gran voce.
Ebbene, questi insegnamenti non sempre sono stati presi in considerazione negli ultimi anni. Ad esempio, l’attività del Tribunale ad hoc per l’ex Jugoslavia si è contraddistinta per una giustizia lenta e macchinosa (in 14 anni di attività, sono state incriminate 161 persone e si sono conclusi processi contro 94 accusati, con un numero limitato di condanne[23]).
Recentemente un gruppo di esperti in diritto internazionale umanitario ha effettuato una ricerca sulla deterrenza della pena[24]. In questa ricerca è emersa l’importanza della rapidità nella sanzione, in quanto non c’è giustizia senza rapidità. In tal senso, ritardare la giustizia è come negare la giustizia. Si conferma così, a distanza di anni, l’importanza del fattore tempo nella conclusione di un processo internazionale per crimini contro il genere umano, il tutto in linea con gli insegnamenti di Norimberga[25].
b. Fattore luogo (svolgimento del processo, ove possibile, sul luogo del crimine)
Norimberga è il luogo ove furono emanate le leggi razziali del 1935. La scelta di Norimberga quale città simbolo del potere nazista e della persecuzione contro gli ebrei non fu pertanto casuale[26].
A distanza di anni, alcuni Tribunali internazionali sono stati istituiti nei Paesi ove i crimini sono stati commessi. E’ il caso, ad esempio, del Tribunale ibrido per la Sierra Leone, con sede a Freetown, che ha ottenuto risultati decisamente confortanti: la gente crede nella giustizia in quanto, nel caso di specie, è più facile acquisire prove testimoniali ed assicurare i colpevoli alla legge.[27]
La stessa esperienza positiva si è registrata anche a Sarajevo con la Camera per i crimini di guerra in Bosnia ed Erzegovina; si tratta di un Tribunale ibrido, in quanto vi è una presenza di due giudici internazionali e di un giudice locale. Lavora con solo il 5% del budget del Tribunale ad hoc per la ex-Jugoslavia ma, dopo poco più di 1 anno di attività, ha già trattato sei casi e tre di essi sono già in appello. Questa Camera è fondamentale nel processo di riconciliazione in atto nel Paese, perché è importante la percezione che la giustizia sia fatta (“Justice must not only be done, but seen to be done”[28]).
Pertanto, quali utili ammaestramenti dall’esperienza di Norimberga in ordine al fattore luogo, si può affermare che la giustizia deve essere non solo fatta, ma anche avvertita dalla popolazione locale (facendo attenzione che la giustizia conseguita sia quanto più possibile aderente alla giustizia che la popolazione locale si attende). Conseguentemente, quando le circostanze ambientali e di sicurezza lo consentano, sarebbe opportuno portare il tribunale sul luogo del crimine[29].
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Ritorno sui crimini lesivi di valori universali che, per la prima volta, tra luci e ombre, il Tribunale di Norimberga ha cercato di sanzionare.
I fatti, come visto, hanno dimostrato che il monito dell’umanità di non tollerare mai più le gravissime atrocità poste in essere durante la seconda guerra mondiale è rimasto in parte inascoltato,[30] a causa del ripetersi di crimini di guerra e crimini contro l’umanità senza una reazione forte, decisa e coerente della comunità internazionale.
Dopo e nonostante il processo di Norimberga, la giustizia internazionale non sempre è riuscita ad affermarsi, apparendo selettiva in quanto ai crimini da perseguire e condizionata dagli interessi statali. Anche la Corte Penale Internazionale ancora oggi stenta a decollare, condizionata fortemente dalla mancata ratifica dello Statuto di Roma da parte di molti Stati di importanza strategica nello scacchiere mondiale. Viene così in parte disattesa la speranza di una piena affermazione di un diritto punitivo sovranazionale su tutti gli individui che si sono macchiati dei più gravi crimini contro il genere umano.
Ma il valore etico e giuridico di Norimberga va oltre tutto ciò: grazie a Norimberga, si può oggi dire che, pur in un sistema ancora in evoluzione, la comunità internazionale voglia sempre più affermarsi quale giudice non più tollerante verso chi offende gravemente la coscienza etica e giuridica dei popoli, anche per crimini commessi all’interno del proprio Paese nei confronti della propria gente[31].
Il processo di Norimberga, dunque, pur con le sue tonalità in chiaro e scuro, rappresenta una grande conquista e un’importante tappa verso la civiltà giuridica. Non è infatti importante che, a Norimberga, i principi del giusto processo siano stati sempre pienamente rispettati. Essenziale è stato invece - come affermato sessant’anni fa dal Calamandrei - che “la violazione delle leggi dell’umanità abbia cominciato a trovare un tribunale e una sanzione. Quel che conta è il precedente, che domani varrà come legge per tutti, per i vinti e per i vincitori.”[32] Nella sentenza di Norimberga, pertanto, c’è racchiusa, implicita, la ferma condanna delle più gravi atrocità contro il genere umano e in tal senso deve essere considerata, valorizzata e attualizzata la sua eredità.
[1] A Norimberga si tennero anche altri dodici processi minori, ma il più importante fu il primo, che vide come imputati i ventuno alti gerarchi nazisti superstiti. Il Tribunale di Norimberga fu costituito dalle 4 potenze vincitrici della 2^ guerra mondiale (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica).
[2] Comandante della Luftwaffe e tra gli artefici del riarmo nazista.
[3] Cfr. Enzo Biagi, La seconda guerra mondiale. Parlano i protagonisti. Il terzo Reich muore in palestra, Rizzoli, Milano, 1989.
[4] Crimini previsti dall’art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga.
[5] Cfr. Massimo Nava, L’arma spuntata del giudizio universale, Corriere della Sera, 12 luglio 2002.
[6] Il Tribunale di Tokyo (o Tribunale internazionale per l’estremo oriente) fu istituito il 9 gennaio 1946 per giudicare i crimini contro il genere umano commessi dai giapponesi. Vi facevano parte rappresentanti dell’Australia, del Canada, delle Filippine, della Nuova Zelanda e dell’Olanda. Si concluse nel novembre del 1948.
[7] Tra i principi violati, vi è anche quello del mancato ricorso al giudice naturale precostituito per legge, atteso che il Tribunale di Norimberga è stato istituito post factum.
[8] Cfr. Edoardo Greppi, I crimini di guerra e contro l’umanità nel diritto internazionale, Utet, Torino, 2001, p. 67. L’autore evidenzia che “se è vero che la componente di diritto convenzionale risaliva a pochi decenni prima (Aja 1907, Ginevra 1929), la parte consuetudinaria appariva antica e consolidata”. A conferma di ciò, alcuni Tribunali nazionali, che dopo Norimberga furono chiamati a giudicare su crimini di guerra commessi durante la 2^ guerra mondiale, fecero ampio ricorso al diritto consuetudinario. Ad esempio, la Corte marziale di Bruxelles nel 1950 condannò un Ufficiale tedesco capo dei campi di detenzione in Belgio accusato di gravi sevizie contro i PoWs. La difesa aveva fatto notare come il diritto dell’Aja allora vigente non vietava atti di sevizie e tortura. Tuttavia non si poteva non punire. La Corte applicò la clausola Martens secondo cui “… i civili ed i combattenti rimangono sotto la protezione e l’imperio del diritto delle genti, quali risultano dalle consuetudini stabilite [fra le nazioni civili], dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.”. Tale clausola, che tutela le parti deboli di un conflitto offrendo loro talune garanzie minime, è di origine consuetudinaria (anche se poi ripresa nel tempo in tutte le più importanti Convenzioni). Recentemente, anche il Tribunale ibrido per la Sierra Leone ha giudicato sulla base del diritto internazionale consuetudinario, condannando l’ex Ministro della Difesa (Hinga Norman) al crimine di arruolamento dei bambini minori di 15 anni. La difesa sosteneva che il crimine non era contestabile in base alle leggi internazionali vigenti nel periodo in cui i fatti erano stati commessi. La Corte, con una maggioranza di 3 a 1, ha sostenuto invece che il reato era già previsto dalle consuetudini internazionali.
[9] Il Pubblico Ministero Robert Jackson, nella sua ultima requisitoria, rivolgendosi ai giudici così concluse: “Se voi dite che questi uomini non sono colpevoli, sarebbe come dire che non c’è stata guerra, non c’è stato massacro, non ci sono stati crimini”.
[10] Cfr. Reinhard Merkel, Norimberga e la giustizia degli uomini, 17 novembre 1995, visionabile al sito www.presentepassato.it.
[11] Il patto Briand-Kellogg fu firmato il 27 agosto del 1928 da 15 Stati e successivamente da altri 50. Con esso erano consentite le solo guerre di difesa o di sanzione autorizzate dalla comunità internazionale.
[12] Reinhard Merkel, Norimberga e la giustizia degli uomini, cit.
[13] Sergio Bertelli, Le piccole Dresda d’Italia, Ideazione, luglio-agosto 2005.
[14] Durante i bombardamenti della 2^ guerra mondiale, i rappresentanti delle forze alleate (in particolare Churchill) sostennero che i loro attacchi erano giustificati per rappresaglia (in quei tempi non vietata anche se condotta contro la popolazione civile).
[15] Anche il Tribunale di Tokyo, chiamato in causa sul bombardamento atomico degli alleati, giudicò, non senza imbarazzo, la questione non pertinente.
[16] Cfr. Sergio Dini, Il contributo della giurisprudenza italiana all’evoluzione del diritto umanitario, in Studi di diritto internazionale umanitario di Giuseppe Porro, Giappichelli editore, Torino, 2004; Federico Marzollo, Ancora un approfondimento sul Gen. Bellomo, Vita associativa. L’Autore fa riferimento ad un documentario prodotto dalla BBC nel 1980 relativo al processo farsa contro il Gen. Bellomo, ove sembra che la decisione di condanna a morte fosse già stata presa dallo staff civile inglese prima della costituzione della Corte militare.
[17] In ordine alle presunte responsabilità della NATO durante le operazioni militari nell’ex-Jugoslavia, il Procuratore del Tribunale, Carla Del Ponte, aveva nominato in data 14 maggio 1999 un Comitato di esperti allo scopo di verificare se il materiale probatorio potesse giustificare l’apertura di una istruttoria. Il 2 giugno 2000 il Procuratore ha comunicato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la propria decisione di non procedere, accogliendo le conclusioni del rapporto redatto dal Comitato di esperti, con le quali non si riteneva utile che fossero condotte ulteriori investigazioni da parte del Procuratore in quanto la normativa non appariva sufficientemente chiara ed era improbabile che le indagini potessero portare all’acquisizione di materiale probatorio tale da poter sostenere le accuse.
[18] Il Tribunale speciale iracheno è stato istituito, come i Tribunali ad hoc, post factum. La sua procedura non sempre appare ispirata ai principi del giusto processo. Sul punto cfr. Natalino Ronzitti, Esiste una giustizia internazionale in grado di processare i capi di Stato?, visionabile al sito www.affarinternazionali it.
[19] Cfr. Arturo Marcheggiano, “Alcune Proposte”, contributo scritto nell’ambito della XXIX tavola rotonda sui problemi del DIU sul tema ”Giustizia e riconciliazione: un approccio integrato” tenuta dal 7 al 9 settembre 2006 a Sanremo presso l’Istituto internazionale di diritto umanitario.
[20] La Corte Penale Internazionale è stata istituita nel 2002 a seguito dell’entrata in vigore del suo trattato istituzionale del 1998 (raggiungimento 60^ ratifica). Gli Stati che sinora hanno aderito sono 104: tra questi non compaiono Cina, Giappone, Russia, Stati Uniti ed altri importanti Paesi. La Corte ha una giurisdizione complementare, ossia è competente solo qualora lo Stato avente titolo non possa o non voglia giudicare il colpevole. La Corte è rispettosa del principio del giudice naturale precostituito per legge (trattasi di un tribunale permanente) e del principio di irretroattività della norma penale (giudica infatti solo sui fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore).
[21] Giuliano Vassalli, Statuto di Roma. Nota sull’istituzione di una Corte Penale Internazionale, in Rivista di studi politici internazionali, 1991, pag. 10.
[22] Reinhard Merkel, Norimberga e la giustizia degli uomini, cit.
[23] Dati ricavati dal 13° Rapporto annuale del Tribunale per l’ex-Jugoslavia, consultabile in internet sul sito www.un.org/icty.
[24] I risultati della ricerca sono stati presentati a Sanremo presso l’Istituto internazionale di diritto umanitario nell’ambito della XXIX tavola rotonda sui problemi del DIU (6/8 settembre 2006).
[25] Un processo rapido non è tuttavia sempre possibile. Ad esempio nel caso del Tribunale internazionale per il Ruanda, ove il numero dei possibili imputati tra gli Hutu era talmente elevato che non consentiva una chiusura rapida del processo.
[26] Sulla scelta incisero anche motivazioni logistiche. Infatti Norimberga offriva un Palazzo di giustizia ancora intatto e un carcere posto nelle immediate vicinanze.
[27] Intervento del Prof. David Crane, già Procuratore Capo del Tribunale per la Sierra Leone, tenuto a Sanremo presso l’Istituto internazionale di diritto umanitario nell’ambito della XXIX tavola rotonda sui problemi del DIU in data 8 settembre 2006.
[28] Intervento del Giudice Almiro Rodriguez, della Camera per i crimini di guerra in Bosnia ed Erzegovina, tenuto a Sanremo presso l’Istituto internazionale di diritto umanitario nell’ambito della XXIX tavola rotonda sui problemi del DIU in data 8 settembre 2006.
[29] L’osservazione è valida per i tribunali internazionali, nei cui Statuti non è prevista la comminazione della pena di morte. Ne deriva l’inopportunità di processare un criminale sul luogo del crimine dinanzi a tribunali nazionali, qualora l’ordinamento locale preveda la sanzione della pena di morte (come nel caso del Tribunale speciale iracheno).
[30] In tal senso continua purtroppo a mantenere una sua attualità, nonostante le conquiste giuridiche dell’umanità, il vecchio brocardo latino “Inter arma silent leges”, poi ripreso nel 1999 dal giudice della Corte Suprema USA William Renqwist con la formulazione “The laws are not silent in war time. They speak with a muted voice”.
[31] La giustizia penale, perché abbia un senso compiuto, deve tuttavia essere accompagnata da un processo di riconciliazione nazionale. E’il caso dell’Africa del Sud, ove vi è stato un processo di riconciliazione riuscito, attraverso la rinuncia a perseguire taluni crimini (per evitare di umiliare il perdente), ma senza cadere mai nella trappola dell’impunità.
[32] Piero Calamandrei, Le leggi di Antigone, Il Ponte, novembre 1946, visionabile al sito www.presentepassato.it.
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